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14.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/13


Ricorso proposto il 2 marzo 2011 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-108/11)

2011/C 145/19

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, C. Soulay, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, applicando un'aliquota IVA del 4,8 % alle cessioni di levrieri e cavalli di norma non destinati alla preparazione di alimenti, alla locazione di cavalli e ad alcuni servizi d'inseminazione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 96, 98 (in combinato disposto con l'allegato III) e 110 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto:

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’art. 96 della direttiva IVA, l’aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro, che non può essere inferiore al 15 %, si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi. Un’aliquota diversa dall’aliquota normale può essere applicata solo se consentito da altre disposizioni della direttiva.

L'art. 98 dispone che gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III della direttiva. Le cessioni attualmente in questione non figurano nell'allegato III.

La direttiva IVA contiene anche disposizioni transitorie che consentono agli Stati membri di continuare ad applicare aliquote in deroga alle regole generali concernenti la struttura e il livello delle aliquote di cui alla direttiva, purché le pertinenti disposizioni di diritto nazionale fossero in vigore al 1o gennaio 1991.

Ai sensi dell'art. 113 della direttiva IVA, se al 1o gennaio 1991 uno Stato membro applicava un'aliquota ridotta inferiore al minimo prescritto dall'art. 99, può applicare a tali beni e servizi una delle aliquote ridotte previste dall'art. 98. Tuttavia, poiché l’aliquota applicata dall'Irlanda ai beni e servizi ora in questione è inferiore al minimo stabilito dall'art. 99 della direttiva IVA, l'art. 113 non può trovare applicazione.

L'art. 110 della direttiva, che si applica anche ad aliquote inferiori al minimo di cui all'art. 99, prevede un regime transitorio per talune misure nazionali adottate per ragioni di interesse sociale ben definite (ad esempio, ridurre il carico fiscale gravante sul consumo di beni e servizi che soddisfano bisogni primari di interesse sociale) e a favore dei consumatori finali. La Commissione sostiene che la cessione di cavalli e levrieri (per fini diversi dall'impiego nella preparazione di alimenti), la locazione di cavalli e i servizi d'inseminazione non possono essere considerati necessari per soddisfare bisogni primari di interesse sociale. La Commissione afferma inoltre che, poiché i cavalli e i levrieri sono in gran parte destinati alle corse o all'allevamento, la misura non può essere considerata a favore dei consumatori finali.


(1)  GU L 347, pag. 1.