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28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/11


Ricorso proposto il 3 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-109/11)

2011/C 160/11

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrentte: Commissione europea (rappresentanti: K. Walterová e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, consentendo a coloro che non sono soggetti passivi di essere membri di un raggruppamento ai fini dell’IVA, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1);

condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva 2006/112/CE, si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. L’art. 11 della direttiva sull’imposta sul valore aggiunto dispone che, previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: il «comitato IVA»), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Secondo la Commissione la Repubblica ceca, ammettendo che coloro che non sono soggetti passivi possano essere membri di un raggruppamento ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 11 della direttiva 2006/112/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli artt. 9 e 11 della stessa direttiva.


(1)  GU L 347, pag. 1.