14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 14 marzo 2011 — «Provadiinvest» OOD/Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto»
(Causa C-129/11)
2011/C 145/25
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente:«Provadiinvest» OOD
Convenuto: Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto».
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CEE (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che, in caso di cessioni tra soggetti collegati, se il corrispettivo è inferiore al valore normale, la base imponibile è pari al valore normale dell’operazione solo quando il cedente o l’acquirente non ha interamente diritto alla detrazione dell’imposta sull’acquisto o sulla produzione dei beni che costituiscono l’oggetto della cessione. |
2) |
Se l’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, quando il fornitore si è interamente avvalso del diritto a detrazione su beni e servizi oggetto di successive cessioni tra soggetti collegati di valore inferiore rispetto al valore normale, e tale diritto a detrazione non è stato rettificato in forza degli artt. da 173 a 177 della direttiva e la cessione non usufruisce di esenzione ai sensi degli artt. 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378, n. 2, 379, n. 2, o da 380 a 390 della direttiva, lo Stato membro non possa prevedere misure in forza delle quali la base imponibile è esclusivamente il valore normale. |
3) |
Se l’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che, quando l’acquirente si è interamente avvalso del diritto a detrazione su beni e servizi oggetto di cessioni tra soggetti collegati di valore inferiore rispetto al valore normale, e tale diritto a detrazione non è stato rettificato in forza degli artt. da 173 a 177 della direttiva, lo Stato membro non possa prevedere misure in forza delle quali la base imponibile è esclusivamente il valore normale. |
4) |
Se l’art. 80, n. 1, della direttiva 2006/112 elenchi esaustivamente i casi che integrano i presupposti in presenza dei quali lo Stato membro può adottare misure secondo cui la base imponibile in caso di cessioni è costituita dal valore normale. |
5) |
Se una disposizione come quella dell’art. 27, terzo comma, n. 1, della legge sull’IVA sia ammissibile in situazioni diverse da quelle previste dall’art. 80, n. 1, lett. a), b) e c), della direttiva 2006/112. |
6) |
Se, in un caso come quello in oggetto, la disposizione dell’art. 80, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2006/112, abbia effetto diretto e il giudice nazionale la possa applicare direttamente. |
(1) GU L 347, pag. 1.