18.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Ungheria) il 23 marzo 2011 — Péter Dávid/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
(Causa C-142/11)
2011/C 179/17
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Parti
Ricorrente: Péter Dávid
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni relative alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui alla Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE (2) (in prosieguo: la «sesta direttiva»), e, per quanto riguarda l’anno 1997, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (3), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, possano essere interpretate nel senso che esse consentono all’amministrazione tributaria — fondandosi sulla responsabilità oggettiva — di limitare o di privare il soggetto passivo del diritto a detrazione che quest’ultimo intenda esercitare qualora l’emittente della fattura non sia in grado di dimostrare che si è fatto ricorso ad altri subappaltatori in modo conforme al diritto. |
2) |
Se, ove l’amministrazione tributaria non contesti l’effettiva esecuzione dell’operazione economica indicata nella fattura e quest’ultima corrisponda formalmente alle disposizioni di legge, tale autorità possa legittimamente escludere il recupero dell’IVA in quanto i subappaltatori di cui l’emittente della fattura si è avvalso non sono identificabili o l’emissione di fatture da parte dei subappaltatori non è conforme alla normativa applicabile. |
3) |
Se l’amministrazione tributaria che esclude il diritto a detrazione in applicazione del punto 2 sia tenuta a provare, nel corso del procedimento fiscale, che il soggetto passivo che ha fatto valere il suo diritto a detrazione fosse a conoscenza del comportamento illecito — diretto eventualmente all’evasione fiscale — delle imprese situate a valle nella catena dei subappalti, o che vi abbia lui stesso contribuito. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
(2) Direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 15, pag. 24).
(3) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).