2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšším súdom Slovenskej republiky (Repubblica slovacca) il 4 aprile 2011 — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube spol. sro
(Causa C-165/11)
2011/C 194/12
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parti
Ricorrente: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Convenuta: Profitube spol., sro
Questioni pregiudiziali
1) |
Se — in una situazione in cui, negli anni 2005 e 2006, in un deposito doganale pubblico sito nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea sono stati [importati], da un importatore di tale Stato membro, beni provenienti dal territorio di uno Stato non appartenente all’Unione europea (Ucraina), beni successivamente trasformati in detto deposito doganale in regime di perfezionamento attivo nell’ambito del sistema della sospensione, e in cui il prodotto finale invece di essere immediatamente esportato, ai sensi dell’art. 114 del regolamento CEE n. 2913/92, è stato ceduto, in quello stesso deposito, dal soggetto che l’ha trasformato ad un’altra società di detto Stato membro, la quale dal suddetto deposito doganale non l’ha immesso in libera pratica, ma lo ha in seguito ricollocato in regime di deposito doganale — alla menzionata vendita di beni in quello stesso deposito doganale si applichi sempre e soltanto la normativa doganale comunitaria oppure se la situazione giuridica, con la vendita di cui trattasi, abbia subìto una modificazione tale da far sì che detta operazione venga sottoposta al regime della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), cioè se sia possibile, per le finalità del regime dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi della Sesta direttiva, considerare un deposito doganale pubblico, sito sul territorio di uno degli Stati membri, quale parte del territorio della Comunità, segnatamente del territorio di quello Stato membro, ai sensi della definizione di cui all’art. 3 della Sesta direttiva. |
2) |
Se sia possibile valutare la situazione supra ricordata alla luce della dottrina dell’abuso di diritto elaborata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e relativa all’applicazione della Sesta direttiva (sentenza 21 febbraio 2006, causa C–255/02, Halifax) nel senso che la ricorrente, con la cessione dei beni nel deposito doganale pubblico sito nel territorio della Repubblica slovacca, ha già realizzato una cessione di beni a titolo oneroso nel territorio nazionale. |
3) |
Qualora la prima questione sia risolta affermativamente, nel senso che l’operazione in parola vada sottoposta al regime della Sesta direttiva, se tale operazione costituisca il fatto generatore dell’imposta
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4) |
Se gli scopi della Sesta direttiva formulati nel suo preambolo, in particolare gli scopi del GATT (WTO), siano soddisfatti, qualora una cessione di beni importati da un paese terzo nel deposito doganale, successivamente ivi trasformati e ceduti ad un’altra persona di tale Stato membro in un deposito doganale, sito nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea, non sia sottoposta al regime dell’imposta sul valore aggiunto in detto Stato membro. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.