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9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/15


Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-193/11)

2011/C 204/28

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, avendo applicato il regime speciale dell’IVA per le agenzie di viaggio alle vendite di servizi turistici a persone che non sono viaggiatori, come dispone l’art. 119, n. 3, dell’ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (legge dell’11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi, in prosieguo: legge polacca sull’IVA), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi derivanti dagli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1);

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

A parere della Commissione l’applicazione da parte della Repubblica di Polonia, ai sensi dell’art. 119 della legge polacca sull’IVA, del regime speciale dell’IVA per le agenzie di viaggio anche qualora l’acquirente di un servizio turistico sia un soggetto diverso dal viaggiatore, non è compatibile con le disposizioni attualmente vigenti degli artt. 306/310 della direttiva 2006/112/CE.

A sostegno della sua tesi, la Commissione fa valere che gli artt. 306-310 della direttiva 2006/112/CE sono in vigore nel medesimo testo corrispondente alla precedente versione dell’art. 26 della sesta direttiva IVA. Cinque tra le versioni linguistiche ufficiali del testo allora vigente (cioè tutte tranne la versione in lingua inglese) erano tra loro integralmente compatibili ed impiegavano l’espressione «viaggiatore» nell’intero testo dell’art. 26. L’impiego del termine «acquirente» figura unicamente in alcune versioni linguistiche dell’art. 306 basate sulla versione linguistica inglese. Tuttavia, anche in tali casi, nelle successive disposizioni relative al regime speciale (artt. 307-310), viene impiegata l’espressione «viaggiatore», il che indica un uso erroneo dell’espressione «acquirente» di cui all’art. 306.

Inoltre, anche se si concordasse con l’opinione che la finalità del regime speciale di IVA per le agenzie di viaggio, cioè la semplificazione della liquidazione dell’imposta, sarebbe effettivamente perseguita grazie ad un’interpretazione che tenga conto degli acquirenti, risulta dalla giurisprudenza della Corte che non è ammissibile un’applicazione del regime in parola che si fondi esclusivamente su un’interpretazione teleologica, contro la decisione univoca del legislatore dell’Unione risultante dal contenuto delle disposizioni attualmente in vigore.


(1)  GU L 347, pag. 1.