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16.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 9 maggio 2011 — État belge/Medicom sprl

(Causa C-210/11)

2011/C 211/28

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: État belge

Convenuta: Medicom sprl

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 6, n. 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che sia trattata come una prestazione di servizi esente, in quanto affitto o locazione di un bene immobile ai sensi del detto art. 13, parte B, lett. b), l’utilizzazione totale o parziale, per le necessità private dei gestori, degli amministratori o dei soci (e delle loro famiglie) di una società soggetto passivo dotata di personalità giuridica, di un immobile facente parte del patrimonio di tale società e quindi interamente destinato alla sua impresa, nel caso in cui nessun canone di locazione pagabile in denaro sia stato stipulato come corrispettivo di detta utilizzazione, ma in cui quest’ultima vada considerata un beneficio in natura soggetto, in quanto tale, ad imposta nell’ambito dell’imposta sui redditi cui sono assoggettati i gestori, posto che detta utilizzazione, di conseguenza, è considerata fiscalmente come il corrispettivo di una frazione della prestazione lavorativa effettuata dai gestori, dagli amministratori o dai soci.

2)

Se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che siffatta esenzione si applica in questa ipotesi allorché la società non prova l’esistenza di un nesso necessario tra la gestione dell’impresa e la messa a disposizione, interamente o in parte, dell’immobile ai gestori, agli amministratori o ai soci e, in tal caso, se sia sufficiente l’esistenza di un nesso indiretto.


(1)  GU L 145, pag. 1.