27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 26 maggio 2011 — DTZ Zadelhoff vof/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-259/11)
2011/C 252/27
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: DTZ Zadelhoff vof
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 13, parte B, parte iniziale e lett. d), parte iniziale e punto 5, della sesta direttiva (1) debba essere interpretato nel senso che in esso rientrano anche operazioni, come quelle svolte dalla ricorrente, che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti dalle società in questione e il loro trasferimento (indiretto), per l’unico motivo che dette operazioni erano rivolte al trasferimento delle azioni delle società ed hanno avuto questo risultato. |
2) |
Se la deroga all’esenzione di cui all’art. 13, parte B, lett. d), n. 5, parte iniziale e secondo trattino, della sesta direttiva si applichi anche se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, offerta dall’art. 5, n. 3, parte iniziale e lett. c), della sesta direttiva, di considerare come beni materiali le quote di interessi o azioni il cui possesso conferisce il diritto di proprietà o di godimento di un bene immobile. |
3) |
In caso di soluzione affermativa della questione precedente, se nelle quote di interessi e azioni sopra menzionate rientrino azioni in società che possiedono direttamente o indirettamente (tramite società affiliate) beni immobili, senza riguardo alla circostanza se esse gestiscano detti immobili come tali o li utilizzino nell’ambito di un’impresa diversa. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).