6.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/19 |
Ricorso proposto il 31 maggio 2011 — Commissione/Repubblica ceca
(Causa C-269/11)
2011/C 232/31
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios, M. Šimerdová, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, consentendo che le agenzie di viaggio, ai sensi dell’art. 89 della legge n. 235/2004, sull’imposta sul valore aggiunto, applichino il regime speciale delle agenzie di viaggio alle prestazioni di servizi di viaggio a persone diverse dai viaggiatori, la Repubblica ceca ha trasgredito gli obblighi ad essa incombenti a norma degli artt. 306-310, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1); |
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condannare Repubblica ceca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nella Repubblica ceca il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, previsto agli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, è applicato non solo alle prestazioni offerte dalle agenzie di viaggio ai viaggiatori, ma anche alle prestazioni offerte a persone diverse dai viaggiatori. Il regime speciale si applica nella Repubblica ceca, ai sensi dell’art. 89 della legge n. 235/2004, sull’imposta sul valore aggiunto, anche nel caso in cui tale servizio di viaggio è prestato ad una persona giuridica che lo vende ulteriormente ad un’altra agenzia di viaggio. A parere della Commissione ciò è in contrasto con gli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, che esigono che detto regime speciale si applichi unicamente nel caso in cui i servizi di viaggio sono prestati ai viaggiatori. Il tenore letterale degli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, nonché la finalità che tali disposizioni perseguono, suffragano la tesi della Commissione.
(1) GU L 347, pag. 1