6.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/21 |
Ricorso proposto il 9 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-293/11)
2011/C 232/33
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e C. Soulay)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che, avendo applicato il regime speciale in materia di IVA delle agenzie di viaggio nei casi in cui i servizi di viaggio erano stati venduti ad una persona diversa dal viaggiatore, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 306-310 della direttiva 2006/112/CE (1). |
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condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il regime delle agenzie di viaggio si applica solo ai servizi forniti direttamente ai viaggiatori, secondo il disposto della direttiva nella maggior parte delle lingue. Anche la versione inglese, che utilizza, in un solo punto, il termine «acquirente» (customer), sarebbe priva di senso se non fosse applicabile solo ai viaggiatori. La medesima conclusione si trae dalla lettura congiunta di tutte le disposizioni connesse (interpretazione sistematica). Al medesimo risultato si giunge con l’interpretazione storica, atteso che la direttiva IVA ha codificato solo la «Sesta direttiva, senza modificarne l'oggetto». Quanto all'interpretazione teleologica, quel che rileva è che non sia consentita la doppia imposizione delle agenzie di determinati Stati membri (ad esclusione delle riduzioni nell'ipotesi di applicazione estensiva del regime delle agenzie di viaggio). A detto limite della direttiva non possono ovviare i singoli Stati senza una modifica ufficiale del suo testo.
(1) GU L 347 dell’11.12.2006.