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27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/19


Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-296/11)

2011/C 252/36

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Soulay e L. Lozano Palacios, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni

constatare che, applicando il regime specifico delle agenzie di viaggi a prestazioni rese a persone diverse dal viaggiatore (nella specie altri agenti di viaggio), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (1);

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione solleva un motivo unico a sostegno del suo ricorso che deduce l’erronea applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggi a prestazioni rese a persone diverse dal viaggiatore. A questo proposito, rileva che tale regime è applicabile solo quando il servizio di viaggi viene venduto al viaggiatore. Per contro, non è applicabile ai servizi forniti dalle agenzie di viaggi ad altre agenzie di viaggi o ad organizzatori di circuiti turistici. Tenuto conto della redazione delle disposizioni del codice generale delle imposte che fanno riferimento al termine «cliente» piuttosto che al termine «viaggiatore», la convenuta utilizza un approccio fondato sul «cliente» e quindi applica il regime speciale delle agenzie di viaggi in modo estensivo.

La Commissione respinge peraltro la tesi sostenuta dalle autorità francesi secondo cui la normativa francese consentirebbe di raggiungere meglio gli obiettivi perseguiti dal regime speciale, e cioè la semplificazione delle formalità amministrative delle agenzie di viaggi e l’attribuzione degli introiti dell’IVA allo Stato membro nel quale avviene il consumo finale di ciascun servizio individuale.


(1)  GU L 347, pag. 1.