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10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Falun (Svezia) il 27 giugno 2011 — Daimler AG/Skatteverket

(Causa C-318/11)

2011/C 269/54

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Falun

Parti

Ricorrente: Daimler AG

Convenuto: Skatteverket

Questioni pregiudiziali

1)

Ai fini della decisione nel procedimento sulla base delle vigenti disposizioni di diritto (1) dell’Unione, quale interpretazione debba essere attribuita alla nozione di stabile organizzazione dalla quale siano state effettuate operazioni commerciali.

2)

Se sia possibile ritenere che un soggetto passivo, con sede della propria attività economica in un altro Stato membro, la cui attività sia costituita principalmente dalla produzione e dalla vendita di veicoli e che abbia eseguito test invernali sui propri modelli di veicoli presso impianti in Svezia, disponga di una stabile organizzazione in Svezia dalla quale siano state effettuate operazioni commerciali qualora il soggetto medesimo abbia acquistato beni e servizi forniti e utilizzati presso impianti di test in Svezia, senza che questi disponga di personale proprio stabilmente operante in Svezia e qualora le attività di test siano necessarie per lo svolgimento dell’attività economica del soggetto in un altro Stato membro.

3)

Se ai fini della soluzione della seconda questione sia rilevante il fatto che il soggetto passivo possieda una controllata svedese al 100 %, allo scopo pressoché esclusivo di fornire al soggetto vari servizi ricollegabili alle attività di test considerate.


(1)  Artt. 170–171 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU C 347, pag. 1), artt. 1–2 dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 11) e artt. 2, 3 e 5 della direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44, pag. 23).