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8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 298/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 22 luglio 2011 — Société Le Crédit Lyonnais/Administration fiscale

(Causa C-388/11)

2011/C 298/26

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société Le Crédit Lyonnais

Convenuta: Administration fiscale

Questioni pregiudiziali

1)

Se, tenuto conto delle norme relative all’ambito di applicazione territoriale dell’imposta sul valore aggiunto, gli artt. 17, nn. 2 e 5, e 19 della sesta direttiva 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), possano essere interpretati nel senso che, ai fini del calcolo del prorata ivi previsto, una società controllante avente sede in uno Stato membro possa tenere conto delle entrate di ciascuna delle sue controllate stabilite in un altro Stato membro e, simmetricamente, tali controllate debbano tenere conto di tutte le entrate ricomprese nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto conseguite dalla società.

2)

Se si debba adottare la medesima soluzione per le società controllate stabilite al di fuori dell’Unione europea, in particolare alla luce del diritto a detrazione previsto dall’art. 17, n. 3, lett. a) e c), in relazione alle operazioni bancarie e finanziarie di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punti 1-5, effettuate per clienti stabiliti al di fuori della Comunità.

3)

Se la risposta alla prime due questioni possa variare da uno Stato all’altro, in funzione delle opzioni rese possibili dall’ultimo comma dell’art. 17, n. 5, in particolare per quanto riguarda la costituzione di settori di attività distinti.

4)

In caso di risposta affermativa a una delle prime due questioni, da un lato, se occorra limitare l’applicazione di tale prorata al calcolo dei diritti a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che è stata applicata alle spese sostenute dalla società controllante a vantaggio delle controllate estere e, dall’altro, se le entrate conseguite all’estero debbano essere prese in considerazione secondo le norme applicabili nello Stato della controllata, oppure secondo quelle applicabili nello Stato della controllante.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1)