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29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/10


Ricorso proposto l’1 settembre 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-450/11)

2011/C 319/18

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso e L. Lozano Palacios, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, avendo applicato il regime speciale IVA delle agenzie di viaggi ai servizi di viaggio venduti ad una persona diversa dal viaggiatore, come previsto dal decreto legge 3 luglio 1985, n. 221, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 306-310 della direttiva IVA (1);

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che l’applicazione da parte della Repubblica portoghese del regime speciale, nella misura in cui applica tale regime alle operazioni rese dalle agenzie di viaggi ad altre agenzie di viaggi o ad altri soggetti passivi IVA distinti dal viaggiatore, non sia conforme alle disposizioni della normativa dell’Unione in questo settore, dato che le disposizioni della direttiva IVA richiedono che l’applicazione del regime speciale sia limitata ai servizi resi ai viaggiatori.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).