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17.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad — Varna (Bulgaria) il 15 dicembre 2011 — Stroy Trans EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Causa C-642/11)

2012/C 80/12

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad — Varna.

Parti

Ricorrente: Stroy Trans EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata in fattura da un soggetto sia dovuta indipendentemente dalla sussistenza di motivi che ne giustifichino l’esposizione (mancata effettuazione di una cessione, di una prestazione di servizi o di un pagamento), e nel senso che le autorità chiamate a verificare l’applicazione del Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge sull’imposta sul valore aggiunto), in considerazione di una norma di diritto nazionale in base alla quale una fattura può essere rettificata soltanto dal soggetto che l’ha emessa, non possono operare rettifiche all’imposta indicata da tale soggetto.

2)

Se i principi della neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento siano violati da una prassi amministrativa e giurisdizionale in base alla quale con un avviso di accertamento viene negato ad una parte (indicata in fattura come acquirente o destinatario del servizio) il diritto alla detrazione, mentre — anche in questo caso con un avviso di accertamento — nei confronti dell’altra parte (l’emittente della fattura) non viene operata nessuna rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indicata, in particolare nei seguenti casi:

il soggetto che ha emesso la fattura non ha presentato documenti nell’ambito della verifica fiscale compiuta a suo carico;

il soggetto che ha emesso la fattura ha presentato documenti nell’ambito della verifica fiscale, ma i suoi fornitori non hanno presentato prove del fatto che siano stati effettivamente ceduti beni o resi servizi, ovvero alla luce degli elementi di prova presentati non è possibile accertare tale circostanza;

nell’ambito della verifica fiscale a carico del soggetto che ha emesso le fatture non è stata verificata la catena delle cessioni controverse.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1)