14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 16 febbraio 2011 — Connoisseur Belgium BVBA/Stato belga
(Causa C-69/11)
2011/C 145/11
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge
Parti
Ricorrente: Connoisseur Belgium BVBA
Convenuto: Stato belga
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 26 della legge sull’IVA violi l’art. 11.A.1.a) della sesta direttiva 77/388/CEE (1), attualmente ripreso all’art. 73 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112 (2), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 2006/112, nonché il principio di neutralità dell’IVA, se siffatta disposizione deve essere interpretata nel senso che l’IVA è dovuta su spese ed importi che si possono contrattualmente addebitare alla controparte, ma che non le vengono addebitati.
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
(2) GU L 347, pag. 1.