Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

14.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 9 novembre 2011 — SIA «Forvards V»/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-563/11)

2012/C 13/17

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: SIA «Forvards» V

Resistente: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 17, n. 2, lett. a), della sesta direttiva (1) debba essere interpretato nel senso che il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto che si versa in caso di acquisto di beni possa essere negato ad un soggetto passivo che presenti tutti i requisiti essenziali per la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, senza che sia stato dimostrato un comportamento abusivo da parte sua, allorché la controparte delle operazioni non ha potuto effettuare la fornitura dei beni per ragioni di fatto o giuridiche (la controparte è fittizia o il suo responsabile nega l’esistenza di un’attività economica o di una transazione concreta e egli non ha la capacità di eseguire il contratto).

2)

Se il diniego del diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto possa basarsi in quanto tale sulla circostanza che la controparte dell’operazione (la persona indicata nella fattura) è considerata fittizia (cioè che le sue attività non hanno come scopo un’attività economica). Se il diritto a detrarre l’imposta pagata a monte possa essere del pari negato allorché non è accertata una pratica abusiva da parte di colui che richiede la detrazione dell’imposta pagata a monte.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).