28.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 25/36 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) l’11 novembre 2011 — «Menidzharski biznes reshenia» OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo
(Causa C-572/11)
2012/C 25/69
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen Sad Veliko Tarnovo
Parti
Ricorrente:«Menidzharski biznes reshenia» OOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo
Questione pregiudiziale
Se, nei casi come quello esaminato nella causa principale e tenuto conto dei principi della neutralità fiscale e della tutela del legittimo affidamento, il combinato disposto degli artt. 203 e 168, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), vada interpretato nel senso che la detrazione d’imposta possa venir negata pur essendo stato eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale, qualora detto pericolo sia stato eliminato soltanto in relazione alla liquidazione dell’IVA esposta in fattura dal fornitore nei confronti dell’Erario, senza che l’eliminazione del rischio di perdita del gettito fiscale abbia influenzato le azioni o le intenzioni del fornitore che hanno portato all’emissione di una fattura dal contenuto fraudolento, nella quale l’IVA viene indicata come dovuta dal fornitore.
(1) GU L 347, pag. 1.