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28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) l’11 novembre 2011 — «Menidzharski biznes reshenia» OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo

(Causa C-572/11)

2012/C 25/69

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad Veliko Tarnovo

Parti

Ricorrente:«Menidzharski biznes reshenia» OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Veliko Tarnovo

Questione pregiudiziale

Se, nei casi come quello esaminato nella causa principale e tenuto conto dei principi della neutralità fiscale e della tutela del legittimo affidamento, il combinato disposto degli artt. 203 e 168, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), vada interpretato nel senso che la detrazione d’imposta possa venir negata pur essendo stato eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale, qualora detto pericolo sia stato eliminato soltanto in relazione alla liquidazione dell’IVA esposta in fattura dal fornitore nei confronti dell’Erario, senza che l’eliminazione del rischio di perdita del gettito fiscale abbia influenzato le azioni o le intenzioni del fornitore che hanno portato all’emissione di una fattura dal contenuto fraudolento, nella quale l’IVA viene indicata come dovuta dal fornitore.


(1)  GU L 347, pag. 1.