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5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 14 febbraio 2012 — Evita — K EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», Sofia

(Causa C-78/12)

2012/C 133/30

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Evita-K EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto», Sofia

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «cessione di beni» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in combinato disposto con l’articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che essa, nelle circostanze che caratterizzano il procedimento principale, ammette che il cessionario acquisti il diritto di disporre di beni (cose mobili determinate solo nel genere) acquistandone la proprietà da chi non è proprietario mediante il possesso in buona fede acquisito a titolo oneroso, come consentito dal diritto nazionale dello Stato membro; al riguardo occorre tenere conto che, conformemente a detto diritto, il diritto di proprietà su tali cose viene trasmesso mediante la loro consegna.

2)

Se la prova di un’avvenuta «cessione di beni» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 con riferimento ad una determinata fattura nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione delle imposte esposte in tale fattura ed effettivamente versate, previsto dall’articolo 178, lettera a), di detta direttiva, presupponga che il cessionario dimostri i diritti di proprietà del cedente qualora la cessione abbia ad oggetto cose mobili determinate nel genere e il diritto di proprietà sulle medesime venga trasmesso, ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro, mediante la loro consegna, tenendo conto che detto diritto consente anche l’acquisto del diritto di proprietà su siffatte cose da colui che non è proprietario mediante il possesso in buona fede acquisito a titolo oneroso.

Se una «cessione di beni» a fini di detrazione dell’IVA ai sensi della direttiva debba essere ritenuta dimostrata laddove il cessionario, nelle circostanze che caratterizzano il procedimento principale, abbia effettuato una cessione successiva degli stessi beni (animali soggetti ad obbligo di identificazione) procedendo ad un’esportazione accompagnata da una dichiarazione in dogana e non sussistano prove che indichino diritti di terzi su tali beni.

3)

Se, per dimostrare un’avvenuta «cessione di beni» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 con riferimento ad una determinata fattura nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione delle imposte esposte in tale fattura ed effettivamente versate, previsto dall’articolo 178, lettera a), di detta direttiva, occorra partire dal presupposto che il cedente e il cessionario, i quali non sono produttori agricoli, siano in malafede qualora, in occasione della consegna dei beni, non sia stato apportato alcun documento del precedente proprietario nel quale siano indicati i marchi auricolari degli animali, prescritti dalle disposizioni medico-veterinarie dell’Unione europea, e i marchi auricolari degli animali non risultino nel certificato medico-veterinario, rilasciato da un’autorità amministrativa, che accompagna gli animali nel trasporto inteso all’esecuzione della specifica cessione.

Qualora il cedente e il cessionario abbiano proceduto autonomamente a stilare elenchi dei marchi auricolari degli animali ad essi forniti: se occorra partire dal presupposto che essi hanno soddisfatto i requisiti fissati dalle disposizioni medico-veterinarie dell’Unione qualora l’autorità amministrativa non abbia indicato i marchi auricolari degli animali nel certificato che accompagna gli animali in occasione della loro cessione.

4)

Se il cedente e il cessionario del procedimento principale, i quali non sono produttori agricoli, siano obbligati, ai sensi dell’articolo 242 della direttiva 2006/112, ad indicare nella loro contabilità l’oggetto della cessione (animali soggetti ad obbligo di identificazione ovvero «attività biologiche») in applicazione dell’International Accounting Standard 41, Agricoltura, e la detenzione del controllo delle attività in conformità di tale standard.

5)

Se, ai sensi dell’articolo 226, paragrafo 6, della direttiva 2006/112, sia necessario che nelle fatture con IVA come quelle controverse nel procedimento principale vengano indicati anche i marchi auricolari degli animali soggetti ad obbligo di identificazione ai sensi delle disposizioni medico-veterinarie dell’Unione e oggetto della cessione, qualora il diritto nazionale dello Stato membro non preveda espressamente un siffatto requisito per il trasferimento del diritto di proprietà su tali animali e nella cessione non siano coinvolti produttori agricoli.

6)

Se, ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, sia consentito rettificare la detrazione dell’IVA sul fondamento di una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale, sulla conclusione che il diritto di proprietà del cedente non è stato dimostrato, allorché la cessione non è stata annullata da nessuno dei soggetti coinvolti, il cessionario ha ceduto a propria volta i beni, non ricorre la prova di diritti fatti valere da terzi in relazione ai medesimi (animali soggetti a obbligo di identificazione), non viene sostenuta la malafede del cessionario e il diritto di proprietà su siffatti beni, determinati solo nel genere, viene trasmesso, in virtù del diritto nazionale, mediante la loro consegna.


(1)  GU L 347, pag. 1.