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26.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv (Bulgaria) il 7 marzo 2012 — AES-3C Maritza East 1 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Plovdiv

(Causa C-124/12)

2012/C 151/34

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Plovdiv

Parti

Ricorrente: AES-3C Maritza East 1 EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Plovdiv

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’articolo 168, lettera a), e con l’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (1) relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, una disposizione come quella di cui all’articolo 70, paragrafo 1, punto 2, della legge relativa all’IVA, in forza della quale al soggetto passivo non deve essere riconosciuto alcun diritto di detrarre l’IVA assolta per la fornitura di servizi di trasporto, abiti da lavoro, dispositivi di protezione, nonché per le spese inerenti a missioni, in quanto tali beni e servizi sono forniti a titolo gratuito a persone fisiche, ossia a favore dei lavoratori in servizio presso il soggetto passivo, tenuto conto delle seguenti circostanze:

il soggetto passivo non ha concluso alcun contratto di lavoro con i lavoratori, ma si avvale dei medesimi in base ad un contratto di «fornitura di personale» concluso con un altro soggetto passivo che è il datore di lavoro dei medesimi lavoratori;

i servizi di trasporto ricevuti vengono utilizzati per il trasporto, di andata e ritorno, dei lavoratori da singoli punti di incontro in varie località fino al posto di lavoro, e per i lavoratori non esiste alcun servizio di trasporto pubblico per raggiungere il posto di lavoro;

l’obbligo di fornire abiti da lavoro e dispositivi di protezione deriva dal codice del lavoro e dalla legge relativa alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro;

in ordine ai servizi di trasporto, agli abiti da lavoro, ai dispositivi di protezione e alle spese inerenti alle missioni, la detrazione dell’IVA non verrebbe contestata se i beni e i servizi fossero forniti dal datore di lavoro dei lavoratori. Tuttavia, nel caso di specie, tali acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo che, pur non essendo il datore di lavoro, in base ad un contratto di fornitura di personale usufruisce della prestazione lavorativa e se ne accolla i costi.

2)

Se l’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE autorizzi uno Stato membro ad introdurre, all’atto della sua adesione all’Unione europea, una condizione che limiti l’esercizio del diritto a detrazione, come quella di cui all’articolo 70, paragrafo 1, punto 2, della legge relativa all’IVA, la quale richiede che «i beni o i servizi siano destinati a operazioni a titolo gratuito (…)», ove una siffatta limitazione non fosse espressamente prevista nella legge in vigore fino alla data dell’adesione.

3)

Nell’ipotesi di una risposta affermativa alla questione precedente, se occorra dedurne che i beni o i servizi ricevuti sono destinati a «operazioni a titolo gratuito» qualora siano stati acquistati ai fini dell’attività economica ma, a causa della loro natura, per il loro impiego sia necessario metterle a disposizione dei lavoratori occupati nell’impresa del soggetto passivo.


(1)  GU L 347, pag. 1.