26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv (Bulgaria) il 7 marzo 2012 — AES-3C Maritza East 1 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Plovdiv
(Causa C-124/12)
2012/C 151/34
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Plovdiv
Parti
Ricorrente: AES-3C Maritza East 1 EOOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Plovdiv
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con l’articolo 168, lettera a), e con l’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (1) relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, una disposizione come quella di cui all’articolo 70, paragrafo 1, punto 2, della legge relativa all’IVA, in forza della quale al soggetto passivo non deve essere riconosciuto alcun diritto di detrarre l’IVA assolta per la fornitura di servizi di trasporto, abiti da lavoro, dispositivi di protezione, nonché per le spese inerenti a missioni, in quanto tali beni e servizi sono forniti a titolo gratuito a persone fisiche, ossia a favore dei lavoratori in servizio presso il soggetto passivo, tenuto conto delle seguenti circostanze:
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2) |
Se l’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE autorizzi uno Stato membro ad introdurre, all’atto della sua adesione all’Unione europea, una condizione che limiti l’esercizio del diritto a detrazione, come quella di cui all’articolo 70, paragrafo 1, punto 2, della legge relativa all’IVA, la quale richiede che «i beni o i servizi siano destinati a operazioni a titolo gratuito (…)», ove una siffatta limitazione non fosse espressamente prevista nella legge in vigore fino alla data dell’adesione. |
3) |
Nell’ipotesi di una risposta affermativa alla questione precedente, se occorra dedurne che i beni o i servizi ricevuti sono destinati a «operazioni a titolo gratuito» qualora siano stati acquistati ai fini dell’attività economica ma, a causa della loro natura, per il loro impiego sia necessario metterle a disposizione dei lavoratori occupati nell’impresa del soggetto passivo. |
(1) GU L 347, pag. 1.