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16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada (Spagna) l'8 marzo 2012 — Promociones y Construcciones BJ 200 S.L. e altri

(Causa C-125/12)

2012/C 174/22

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada

Parti

Promociones y Construcciones BJ 200 S.L., Ignacio Alba Muñoz, Administrador concursal de Promociones y Construcciones BJ 200 S.L., e Agencia Estatal de la Administración Tributaria (agenzia dell’amministrazione tributaria dello Stato)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, stabilendo che «1. Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni: (…) g) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario», qualora la procedura giudiziaria sia un concorso di creditori avviato dalla dichiarazione di insolvenza di detto debitore, debba essere interpretato nel senso che si riferisce soltanto ai trasferimenti che conseguano, in senso stretto, alla natura liquidatoria della procedura o alla fase di liquidazione della procedura, di modo che l’alienazione degli immobili in parola debba avere luogo come conseguenza della liquidazione complessiva del patrimonio del debitore, oppure, dal momento che una procedura concorsuale può concludersi, tra le diverse possibilità, con la liquidazione dell’impresa soggetta a procedura concorsuale, se la disposizione si riferisca altresì a qualsiasi trasferimento di beni immobili effettuato dal debitore dichiarato insolvente nel corso di una procedura concorsuale.

2)

Se l’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto debba essere interpretato nel senso che la «vendita giudiziale al pubblico incanto» cui allude comprenda un procedimento giudiziario collettivo di insolvenza nell’ambito del quale sia stata realizzata, al di fuori di qualsiasi fase di liquidazione obbligatoria del patrimonio del debitore e per meri motivi di opportunità, una vendita volontaria di uno o più dei suoi beni, o se, al contrario, si riferisca esclusivamente alle procedure di esecuzione forzata volte a liquidare i beni del debitore giudiziario.

3)

In quest’ultimo caso, qualora l’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, si riferisca in senso stretto alle esecuzioni forzate volte a liquidare i beni del debitore giudiziario, se la disposizione indicata possa interpretarsi nel senso che esclude l’inversione del soggetto passivo dell’IVA in qualsiasi caso di trasferimento di un immobile, da parte di un debitore dichiarato insolvente, per ragioni di opportunità e di convenienza per gli interessi dell’amministrazione concorsuale e al di fuori di ogni procedura di liquidazione globale dei suoi beni, dovendosi in tal caso prescindere dalla legge nazionale che abbia esteso l’ipotesi dell’articolo 199, paragrafo uno, lettera g), della direttiva a casi che tale disposizione non contempla.


(1)  GU L 347, pag. 1.