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26.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 15 marzo 2012 — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Causa C-138/12)

2012/C 151/38

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Rusedespred OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Questioni pregiudiziali

1)

Se un soggetto passivo sia autorizzato, in forza del principio della neutralità fiscale, ad esigere, entro il termine di prescrizione previsto, il rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e non dovuta, qualora, secondo il diritto nazionale, l’operazione in relazione alla quale esso ha calcolato l’imposta sia esente, il rischio di perdita di gettito fiscale sia eliminato, e la disposizione sulla rettifica delle fatture prevista dalla legge nazionale non sia applicabile.

2)

Se il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi della neutralità, dell’effettività e della parità di trattamento ostino ad un diniego — fondato su una disposizione nazionale intesa a recepire l’articolo 203 della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) — da parte di un Ufficio delle Entrate, di rimborsare ad un soggetto passivo l’IVA da questi indicata in una fattura, qualora tale imposta, essendo relativa ad un’operazione esente, non sia dovuta, ma sia stata fatturata, calcolata e versata indebitamente, sempreché all’acquirente o al destinatario della prestazione sia già stato negato il diritto a detrazione in relazione alla medesima operazione in un avviso definitivo di accertamento, con la motivazione che il fornitore o il prestatore dei servizi aveva calcolato illegittimamente l’imposta.

3)

Se il soggetto passivo possa invocare direttamente i principi che governano il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, segnatamente i principi della neutralità fiscale e dell’effettività, al fine di contestare una disposizione nazionale o la sua applicazione da parte delle autorità fiscali o degli organi giurisdizionali, la quale violi i summenzionati principi ovvero la mancanza di una disposizione nazionale, la quale violi i summenzionati principi.


(1)  GU L 347, pag. 1.