Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

14.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 10 aprile 2012 — TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o./Minister Finansów

(Causa C-169/12)

2012/C 209/02

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o.

Convenuto: Minister Finansów

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui all’articolo 66, lettere a), b) e c) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), (GU 2006, L 347, pag. 1, e successive modificazioni; in prosieguo: la «direttiva 112») debbano essere interpretate nel senso che, in caso di emissione, da parte del soggetto passivo d’imposta, della fattura che documenti il servizio incluso nell’ambito della prerogativa dello Stato contemplata dall’articolo in questione (in deroga agli articoli 63, 64 e 65 della direttiva 112), è possibile determinare l’esigibilità dell’imposta (del debito d’imposta), sul fondamento dell’articolo 66, lettera b), della direttiva 112, il giorno del pagamento, comunque non più tardi del trentesimo giorno dalla data di prestazione del servizio.

2)

Se le disposizioni di cui all’articolo 66, lettere a) e b), della direttiva 112 debbano essere interpretate nel senso che ostano alle norme nazionali polacche adottate con l’articolo 19, paragrafo 13, punto 2, lettere a) e b), della legge dell’11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. n. 54, posizione 535, e successive modifiche; in prosieguo: la «legge sull’IVA») il quale prevede che il momento in cui sorge il debito d’imposta (l’evento con la produzione del quale l’imposta diventa esigibile per alcune operazioni) relativo ai servizi di trasporto e di spedizione è il momento del totale o parziale incasso del prezzo, ma non oltre il trentesimo giorno a decorrere dalla data della prestazione di tali servizi, anche quando viene emessa e consegnata all’acquirente una fattura, non oltre 7 giorni dalla prestazione del servizio, che prevede un termine di pagamento dilazionato, e l’acquirente del servizio ha il diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte per il periodo durante il quale ha ricevuto la fattura, indipendentemente dal fatto di aver pagato il servizio.


(1)  GU L 347, pag. 1.