14.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (Polonia) il 23 aprile 2012 — Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
(Causa C-190/12)
2012/C 209/05
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Parti
Ricorrente: Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company
Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 56, paragrafo 1, CE (attualmente articolo 63 TFUE) sia applicabile ai fini della valutazione dell’ammissibilità dell’applicazione, da parte di uno Stato membro, delle disposizioni di diritto nazionale che differenziano la situazione giuridica dei contribuenti nel senso che concedono, nell’ambito di una generale esenzione soggettiva, un’esenzione dall’imposta forfettaria sul reddito dai dividendi percepiti a fondi di investimento con sede in uno Stato membro dell’Unione europea, mentre non accordano tale esenzione per un fondo di investimento con la residenza fiscale negli USA. |
2) |
Se il diverso trattamento di fondi aventi sede in uno Stato terzo e fondi aventi sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea, contemplato dal diritto nazionale, relativamente all’esenzione soggettiva nell’ambito dell’imposta sul reddito, possa essere considerato giuridicamente legittimo alla luce di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 58, paragrafo 3, CE (attualmente dal combinato disposto dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 65, paragrafo 3, TFUE). |