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21.7.2012   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/7


Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-197/12)

2012/C 217/13

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e C. Soulay, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che non subordinando l’esenzione dall’IVA delle operazioni previste all’articolo 262, II, punti 2, 3, 6 e 7, del codice generale delle imposte al requisito della destinazione alla navigazione in alto mare, per quanto riguarda le navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri e quelle utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva IVA (1) e, in particolare, dell’articolo 148, punti a), c) e d), di tale direttiva;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione deduce che l’esenzione dall’IVA delle operazioni previste all’articolo 262, II, punti 2, 3, 6 e 7, del codice generale delle imposte (CGI) non era subordinata al requisito della destinazione alla navigazione in alto mare, per quanto riguarda le navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri e quelle utilizzate nell’esercizio di attività commerciali. Infatti, tale condizione di destinazione alla navigazione in alto mare è stata aggiunta nelle disposizioni legislative che disciplinano l’IVA in Francia in risposta al parere motivato inviato dalla Commissione alle autorità nazionali. Tuttavia, l’adeguamento dell’articolo 262, II, punto 2, del CGI alla direttiva IVA è stato privato di effetto utile da un atto scritto opponibile all’amministrazione, pubblicato successivamente alla modifica legislativa, che non menziona la condizione di destinazione alla navigazione in alto mare, pur prevista dalla legge.

Secondo la Commissione, nessuno degli argomenti addotti dalla convenuta nel corso della fase precontenziosa, vertenti, segnatamente, sull’interpretazione restrittiva dell’articolo 148, punto a), della direttiva IVA e sull’interpretazione eccessivamente rigida della condizione di destinazione delle navi alla navigazione in alto mare, potrebbe giustificare il mancato rispetto delle disposizioni della summenzionata direttiva. Inoltre, quanto all’articolo 131 della direttiva 2006/112/CE, richiamato dalle autorità francesi, esso non potrebbe giustificare una deroga al principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).