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11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Аdministrativen sad — Plovdiv (Bulgaria) il 24 maggio 2012 — Teritorialna direktsia na Natsionalnata Agentsia za Prihodite — Plovdiv/«RODOPI-М 91» OOD

(Causa C-259/12)

2012/C 243/13

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Аdministrativen sad — Plovdiv

Parti

Ricorrente: Teritorialna direktsia na Natsionalnata Agentsia za Prihodite — Plovdiv

Convenuto:«RODOPI-М 91» OOD

Questioni pregiudiziali

1.1.

Se il principio di neutralità fiscale autorizzi uno Stato membro ad irrogare una sanzione per omessa registrazione tempestiva dell’annullamento di una fattura, benché tale annullamento sia stato successivamente registrato nella contabilità e il soggetto interessato abbia pagato le imposte derivanti dall’annullamento oltre ai relativi interessi.

1.2.

Se, con riferimento alla prima domanda, rilevino le seguenti circostanze:

il termine entro il quale l’annullamento della fattura avrebbe presumibilmente dovuto essere registrato equivale a 14 giorni a decorrere dalla fine del mese in cui ha avuto luogo l’annullamento;

l’annullamento della fattura è stato effettivamente registrato un mese dopo la scadenza del termine in cui si presume avrebbe dovuto verificarsi l’annullamento;

l’IVA dovuta, ivi compresi i relativi interessi, è stata versata all’erario dello Stato.

2)

Se gli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, autorizzino gli Stati membri a irrogare nei confronti di un soggetto passivo che, presumibilmente, abbia omesso di adempiere in modo tempestivo il proprio obbligo di registrare nella contabilità circostanze rilevanti ai fini del calcolo dell’IVA, un’ammenda pari all’importo dell’IVA non versata entro il termine previsto, nel caso in cui, successivamente, sia stato posto rimedio all’omissione e sia stato versato l’intero importo dell’imposta dovuta oltre ai relativi interessi.

3)

Se rilevi il fatto che non sia stato arrecato pregiudizio alle finanze pubbliche poiché, in seguito, il soggetto interessato ha registrato l’annullamento della fattura, oltre a versare l’intero importo dell’imposta con i relativi interessi.

4)

Se l’irrogazione di un’ammenda pari all’importo complessivo dell’imposta già versata oltre ai relativi interessi violi il principio di proporzionalità.


(1)  Direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).