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11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 6 giugno 2012 — Serebryanniy vek EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-283/12)

2012/C 243/16

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Serebryanniy vek EOOD

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) debba essere interpretato nel senso che l’acquisto di un’immobilizzazione immateriale, dietro assunzione delle spese per le migliorie di un bene locato o dato in uso, costituisca il pagamento di una prestazione di servizi per apportare migliorie, anche qualora il contratto non obblighi il proprietario del bene patrimoniale a versare alcun corrispettivo.

2)

Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 26 della direttiva 2006/112 ostino a una disposizione nazionale in base alla quale la prestazione di servizi a titolo gratuito avente ad oggetto le migliorie di un bene patrimoniale locato o dato in uso costituisca sempre un’operazione imponibile. Se, per rispondere a tale questione in circostanze come quelle del procedimento principale, sia rilevante:

che il fornitore della prestazione di servizi a titolo gratuito abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni e servizi utilizzati per l’esecuzione delle migliorie, diritto che non gli è stato ancora negato mediante un avviso definitivo di accertamento;

che, al momento della verifica fiscale, la società non abbia ancora iniziato ad effettuare operazioni imponibili utilizzando tali immobili, non essendo tuttavia ancora scaduto il periodo di validità dei contratti.

3)

Se gli articoli 62 e 63 della direttiva 2006/112 ostino a una disposizione nazionale in forza della quale il fatto generatore dell’imposta sull’operazione non si verifica nel momento dell’esecuzione della prestazione di servizi (nel caso di specie, l’effettuazione delle migliorie), bensì nel momento dell’effettiva restituzione del bene patrimoniale in migliori condizioni al termine del contratto o alla cessazione dell’uso.

4)

In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, quale sia la disposizione del Titolo VII della direttiva 2006/112 da applicare per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, quando l’operazione a titolo gratuito non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 26 della direttiva.


(1)  GU L 347, pag. 1.