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29.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 5 luglio 2012 — E.On Energy Trading SE/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți

(Causa C-323/12)

2012/C 295/31

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: E.On Energy Trading SE

Convenuta: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți

Questioni pregiudiziali

1)

Se un soggetto passivo avente sede principale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dalla Romania, che ha identificato ai fini IVA un rappresentante fiscale in Romania, sulla base delle disposizioni di legge interne in vigore prima dell’adesione della Romania all’Unione europea, possa essere considerato «soggetto passivo non residente all’interno del paese», ai sensi dell’articolo 1 dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (1).

2)

Se il requisito che la persona giuridica non sia identificata ai fini IVA, stabilito dall’articolo 147 ter, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 571/2003, sul Codice tributario, che recepisce le disposizioni della direttiva, rappresenti una condizione supplementare rispetto a quelle espressamente disciplinate dagli articoli 3 e 4 [dell’ottava direttiva] e, in caso di risposta affermativa, se sia consentita una tale condizione supplementare alla luce dell’articolo 6 della direttiva.

3)

Se le disposizioni dell’articolo 3 e dell’articolo 4 dell’ottava direttiva possano produrre effetti diretti, ossia se il soddisfacimento delle condizioni disciplinate espressamente da tali disposizioni conferisca alla persona giuridica non residente nel territorio della Romania, a norma dell’articolo 1, il diritto al rimborso dell’IVA, a prescindere dalla loro forma di attuazione nella legislazione nazionale.


(1)  GU L 331, pag. 11.