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2.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 5 novembre 2012 — The Bridport and West Dorset Golf Club Limited/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-495/12)

2013/C 32/04

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrente: The Bridport and West Dorset Golf Club Limited

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Ai fini dell’applicazione del disposto vincolante dell’articolo 134 alle disposizioni dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), [della direttiva principale IVA] (1), nel caso di un ente riconosciuto come un organismo senza fini di lucro che conferisce il diritto di giocare a golf, quali prestazioni costituiscano, eventualmente, «operazioni esenti».

2)

Se sia legittimo limitare l’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), a seconda che il servizio di conferire un diritto di giocare a golf sia prestato o meno ad un membro dell’organismo senza fini di lucro.

3)

Se le disposizioni dell’articolo 134 debbano essere interpretate nel senso che esse limitano l’esenzione alle sole prestazioni «strettamente connesse» (nel senso di accessorie) alle «transazioni esenti» o ad ogni prestazione rientrante nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m).

4)

Nell’ipotesi in cui l’organismo senza fini di lucro, ai sensi dei suoi obiettivi formulati ufficialmente, consenta regolarmente e abitualmente di giocare a golf a non membri, come debba essere interpretata la nozione «essenzialmente destinate» con riguardo al contributo imposto ai non membri.

5)

Ai sensi dell’articolo 134, lettera b), a cosa debbano essere supplementari le «entrate supplementari».

6)

Nell’ipotesi in cui le entrate derivanti dalla messa a disposizione di strutture per lo sport ai non membri non debbano essere considerate «entrate supplementari» ai sensi dell’articolo 134, lettera b), se l’articolo 133, lettera d), consenta ad uno Stato membro di escludere siffatte entrate dall’esenzione ove esse possano determinare una distorsione della concorrenza a svantaggio delle imprese commerciali soggette a IVA, pur non revocando nel contempo l’esenzione per le entrate derivanti dalle quote associative dei membri degli stessi organismi senza fini di lucro, se i contributi dei membri di per sé possono determinare almeno qualche distorsione di concorrenza.

7)

Segnatamente, se sia necessario che tutte le condizioni di cui all’articolo 133, lettera d) si applichino a tutti i servizi forniti dall’organismo senza fini di lucro, che rientra per il resto nell’esenzione, o se sia consentito autorizzare una limitazione parziale, ovvero consentire l’esenzione per la concessione del diritto di giocare a golf ai membri, ma non ai non membri, posto che sia le prestazioni ai membri sia quelle ai non membri si pongono in concorrenza con quelle di enti commerciali.

8)

Quale sia la differenza, eventualmente, tra la condizione di cui all’articolo 133, lettera d), che richiede una probabile «distorsione di concorrenza», e quella di cui all’articolo 134, lettera b), che prevede unicamente l’esistenza di concorrenza diretta.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).