Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

20.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kúria (Ungheria) il 5 dicembre 2012 — BDV Hungary Trading Kft. (in liquidazione)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-563/12)

2013/C 114/33

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: BDV Hungary Trading Kft. (in liquidazione)

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se si possano interpretare l’articolo 15 della sesta direttiva 77/388/CEE (1) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile (in prosieguo: la precedente direttiva IVA) e l’articolo 146 della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») nel senso che il trasporto, effettuato al di fuori del territorio comunitario, dei beni destinati all’esportazione deve aver luogo entro un determinato termine affinché possa essere considerato una vendita all’esportazione esente.

2)

Se, in sede di risposta alla prima questione, rilevino le condizioni di vendita; il fatto che il venditore, l’acquirente o il trasportatore abbiano agito in buona o mala fede, con la debita diligenza o in modo eventualmente colpevole; il periodo di dichiarazione o il fatto che il trasporto dei beni venga effettuato effettivamente oltre il termine ma nell’arco del periodo di decadenza ai fini della liquidazione dell’imposta.

3)

Se sia compatibile con i principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto e di proporzionalità il fatto che la normativa di uno Stato membro preveda presupposti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nelle direttive e subordini a presupposti oggettivi e cumulativi non figuranti nelle stesse la possibilità di considerare un’esportazione come esente.

4)

Se gli articoli 15 della precedente direttiva IVA nonché 131 e 273 della nuova direttiva IVA possano essere interpretati nel senso che, al fine di evitare l’elusione, l’abuso e l’evasione fiscali e la corretta liquidazione e riscossione dell’imposta, uno Stato membro può subordinare le esportazioni esenti a presupposti quali quelli previsti all’articolo 11, paragrafo 1, della legge n. LXXIV del 1992, relativa all’imposta sul valore aggiunto, e all’articolo 98, paragrafo 1, della legge n. CXXVII del 2007, relativa all’imposta sul valore aggiunto.

5)

Se sia conforme ai principi fondamentali del diritto dell’Unione e alle disposizioni delle direttive il fatto che, in mancanza di presupposti non figuranti negli articoli 15 e 146 delle direttive, l’autorità finanziaria abbia modificato la qualificazione di un’esportazione esente e richiesto il pagamento dell’imposta al soggetto passivo. In caso di risposta affermativa, in quali circostanze questo sia possibile.


(1)  GU L 145, pag. 1.

(2)  GU L 347, pag. 1