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23.3.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 20 dicembre 2012 — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën

(Causa C-599/12)

2013/C 86/13

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parti

Ricorrenti: Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you

Convenuto: FOD Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se il Belgio abbia la facoltà di modificare la sua normativa sottoponendo ad imposizione un servizio esente — nella fattispecie i viaggi al di fuori dell’UE — in un momento (1o dicembre 1977) appena precedente l’entrata in vigore della sesta direttiva IVA (1) (1o gennaio 1978), eludendo in tal modo la clausola di stand-still di cui all’articolo 28, paragrafo 3, (articolo 370 della direttiva 2006/112/CE (2)) della sesta direttiva, che prevede che i viaggi in questione possono restare soggetti ad imposizione solo se lo erano già prima dell’entrata in vigore della sesta direttiva.

2)

Se dopo il 13 giugno 1977 (data di pubblicazione della direttiva) il Belgio debba astenersi dal sottoporre ad imposizione i viaggi al di fuori dell’UE.

3)

Se il Belgio violi l’articolo 309 della direttiva 2006/112/CE non assimilando le agenzie di viaggio agli intermediari, per quanto riguarda i loro servizi al di fuori della Comunità, e continuando tuttavia a sottoporre ad imposizione detti servizi.

4)

Se gli articoli 309, 153, 370 e l’allegato X della direttiva 2006/112/CE violino i principi generali del diritto comunitario, il principio di uguaglianza, il principio di proporzionalità e le disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi, segnatamente gli articoli 43 e 56 del Trattato, prevedendo un diritto di opzione per gli Stati membri di sottoporre ad imposizione o meno i servizi relativi ai viaggi al di fuori della Comunità.

5)

Se sia contrario ai principi del diritto comunitario, segnatamente ai principi di uguaglianza e di proporzionalità e al principio della neutralità dell’IVA, che lo Stato belga, con regio decreto del 28 novembre 1999, abbia sottoposto ad imposizione unicamente le agenzie di viaggio, con riguardo ai viaggi fuori dall’UE, ma non gli intermediari.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).