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9.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 30 marzo 2012 — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Causa C-153/12)

2012/C 165/22

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Sani Treyd EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» –Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di fatto generatore dell’imposta ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche i casi di operazioni esenti, incluse le operazioni effettuate da una persona che non riveste lo status di soggetto passivo ai sensi del titolo III e di debitore dell’imposta ai sensi del titolo XI, capo 1, sezione 1, della direttiva 2006/112.

2)

Se gli articoli 62 e 63 della direttiva 2006/112 ostino ad una disposizione nazionale ai sensi della quale il fatto generatore dell’imposta si verifica nel momento in cui viene effettuata l’operazione esente, invece che nel momento in cui viene soddisfatta la condizione consistente nella tassazione di tale operazione.

3)

Se l’articolo 63 della direttiva 2006/112 osti ad una disposizione e ad una prassi nazionali, in forza delle quali il fatto generatore dell’imposta relativo ad una cessione di parti di un edificio non si verifica al momento del trasferimento della proprietà, bensì prima, e segnatamente al momento dell’esecuzione della controprestazione pattuita, la quale costituisce un’operazione esente effettuata da una persona che non riveste lo status di soggetto passivo e di debitore dell’imposta.

4)

Se l’articolo 65 della direttiva 2006/112 osti ad una disposizione nazionale, ai sensi della quale l’esigibilità dell’imposta viene collegata ad un pagamento che sia determinato, in tutto o in parte, in natura (beni e prestazioni di servizi).

5)

Se gli articoli 73 e 80 della direttiva 2006/112 ostino ad una disposizione nazionale ai sensi della quale, laddove il corrispettivo di un’operazione sia determinato, in tutto o in parte, in natura (beni e prestazioni di servizi), la relativa base imponibile è costituita in tutti i casi dal loro valore normale.


(1)  GU L 347, pag. 1.