3.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 225/55 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság) (Ungheria) del 3 ottobre 2012 — Hardimpex Kft, in liquidazione/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága
(Causa C-444/12)
2013/C 225/102
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Hardimpex Kft, in liquidazione
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága
Con ordinanza del 16 maggio 2013, la Corte (Decima Sezione) ha così statuito:
L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità fiscale di uno Stato membro neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore l’imposta dovuta o assolta per i beni che gli sono stati forniti, in quanto un’operazione precedente parte della catena di cessioni era viziata da irregolarità in considerazione delle norme relative all’imposta sul valore aggiunto o per il fatto che si può addebitare a tale soggetto passivo di aver omesso di accertarsi della provenienza dei beni figuranti nella fattura emessa dal suo fornitore, senza che sia stato sufficientemente dimostrato che il medesimo era o avrebbe dovuto essere a conoscenza di detta irregolarità.