18.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 141/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Polonia) il 22 gennaio 2013 — Marcin Jagiełło/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
(Causa C-33/13)
2013/C 141/13
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Parti
Ricorrente: Marcin Jagiełło
Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (GU 1977, L 145, pag. 1) debba [Or. 1] essere interpretato nel senso che osta a considerare cessione di bene una vendita effettuata dal soggetto che, con il consenso di un’altra persona, al fine di occultare la propria attività economica, si sia avvalso della denominazione sociale di un’altra persona. |
2) |
Se l’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme debba essere interpretato nel senso che osta alla detrazione dell’imposta dalla fattura emessa da una persona che ha solo acconsentito all’utilizzo della propria denominazione sociale per la vendita dei beni effettuata da un altro soggetto, senza che venisse dimostrato che l’acquirente fosse a conoscenza o, sulla base delle circostanze obiettive, potesse prevedere, che l’operazione alla quale stava partecipando, si iscriveva in un’evasione o in altre irregolarità commesse dall’emittente della fattura o da un soggetto che collaborava con quest’ultimo. |
(1) GU L 145, pag. 1.