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4.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 4 marzo 2013 — «FIRIN» OOD/Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo

(Causa C-107/13)

2013/C 129/19

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Veliko Tarnovo

Parti

Ricorrente:«FIRIN» OOD

Convenuta: Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in casi come quello oggetto del procedimento principale, nei quali si è proceduto immediatamente ed effettivamente alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa al pagamento anticipato effettuato per una fornitura imponibile futura di beni chiaramente determinata, le disposizioni di cui all’articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 65, con l’articolo 90, paragrafo 1, e con l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretate contestualmente nel senso che, alla luce della mancata esecuzione, per motivi oggettivi e/o soggettivi, della prestazione principale in conformità delle condizioni di fornitura, il diritto alla detrazione dell’imposta a monte deve essere negato al momento del suo esercizio.

2)

Se, alla luce di questa interpretazione contestuale e tenuto conto del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, in un’ipotesi siffatta abbia (o meno) rilevanza la possibilità oggettiva per la fornitrice di rettificare l’imposta sul valore aggiunto esposta in fattura e/o la base imponibile secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, e quali effetti esplichi una tale rettifica sul diniego dell’iniziale detrazione dell’imposta a monte.

3)

Se l’articolo 205, in combinato disposto con l’articolo 168, lettera a), e con l’articolo 193, tenuto conto anche del considerando 44 della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono negare al destinatario di una fornitura la detrazione dell’imposta a monte applicando soltanto i criteri da essi stessi fissati in una normativa nazionale, secondo cui il debito fiscale viene imputato a un soggetto diverso dal soggetto passivo, qualora, in tal caso, il risultato fiscale finale sia diverso da quello conseguito con il rigoroso rispetto delle regole previste dallo Stato membro.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se disposizioni nazionali, quali quelle oggetto del procedimento principale, siano conformi all’articolo 205 della direttiva 2006/112 e siano compatibili con i principi di effettività e di proporzionalità, laddove introducano una responsabilità solidale per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto sulla base di presunzioni i cui presupposti non sono fatti oggettivi immediatamente accertabili, ma istituti definiti di diritto civile, sui quali, nella fattispecie, viene statuito in modo definitivo in un altro procedimento.


(1)  GU L 347, pag. 1.