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19.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 20 giugno 2013 — Almos Agrárkülkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-337/13)

2013/C 304/06

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Almos Agrárkülkereskedelmi Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 77, paragrafi 1 e 2, della általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (legge ungherese in materia di IVA), nella versione vigente fino al 31 dicembre 2010, sia conforme all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (1) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), nel senso che la legge ungherese sull’IVA disciplina l’insieme delle ipotesi di riduzione della base imponibile elencate in detta disposizione.

2)

In caso negativo, se un contribuente che, in seguito all’esecuzione di un’operazione, non abbia ottenuto il corrispettivo di quest’ultima possa esigere, in mancanza di una disposizione di diritto nazionale in tal senso, una riduzione dell’imposta sul fondamento dei principi di neutralità dell’imposta e di proporzionalità facendo riferimento alle disposizioni dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA.

3)

Se l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA è provvisto di effetto diretto, a quali condizioni sia allora subordinata la possibilità di esercitare il diritto a una riduzione fiscale. Se sia sufficiente che il venditore abbia emesso una fattura rettificativa e l’abbia inviata all’acquirente o se sia altresì necessario che esso provi che il bene è effettivamente ritornato ad essere di sua proprietà o in suo possesso, vale a dire che gli è stato materialmente restituito.

4)

In caso di risposta negativa alla terza questione, se lo Stato membro sia tenuto, sul fondamento del diritto comunitario, a risarcire il danno derivante da un inadempimento al suo obbligo di armonizzazione in conseguenza del quale il contribuente è stato privato della possibilità di beneficiare di una riduzione fiscale.

5)

Se l’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA possa essere interpretato nel senso che gli Stati membri conservano il diritto, in caso di mancato pagamento totale o parziale, di non concedere riduzioni della base imponibile e, in caso affermativo, se a tal fine occorra che una norma di diritto nazionale abbia espressamente escluso la possibilità di una siffatta riduzione, o se si possa ritenere che il silenzio in merito a tale aspetto della disciplina applicabile li autorizzi altresì a negare la riduzione di cui trattasi.


(1)  GU L 347, pag. l.