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25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 20 novembre 2013 — Idexx Laboratoires Italia srl/Agenzia delle Entrate

(Causa C-590/13)

2014/C 24/19

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Idexx Laboratoires Italia srl

Convenuta: Agenzia delle Entrate

Questioni pregiudiziali

1)

Se i principi dichiarati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) con la sentenza resa in data 8 maggio 2008, nelle cause riunite C-95/07 e C-96/07 — secondo i quali gli artt. 18, n. l, lett. d), e 22 della sesta direttiva 77/388 (1), come modificati dalla direttiva 91/680/CEE (2) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ostino ad una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell’imposta sul valore aggiunto, la quale sanzioni un’inosservanza, per un verso, degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale art. 18, n. 1, lett. d), e, per altro verso, degli obblighi contabili nonché di dichiarazione risultanti, rispettivamente, dal detto art. 22, nn.2 e 4, con un diniego del diritto a detrazione in caso d’applicazione del regime dell’inversione contabile — siano anche applicabili nel caso di totale inosservanza degli obblighi previsti dalla medesima normativa quando non vi è comunque dubbio circa la posizione di soggetto tenuto al pagamento della imposta e del suo diritto alla detrazione.

2)

Se le espressioni «obblighi sostanziali», «substantive requirements» e «exigences de fond» utilizzate dalla GCUE nelle diverse versioni linguistiche della sentenza resa in data 8 maggio 2008, nelle cause riunite C-95/07 e C-96/07, si riferiscano, rispetto alle ipotesi di c.d. inversione contabile prevista in materia di IVA, alla necessità del pagamento del tributo IVA oppure dell’assunzione del debito d’imposta ovvero ancora all’esistenza delle condizioni sostanziali che giustificano l’assoggettamento del contribuente allo stesso tributo e che disciplinano il diritto alla detrazione volto a salvaguardare il principio di neutralità del detto tributo, di matrice eurounitaria- es. inerenza, imponibilità e totale detraibilità-.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU L 145, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE, GU L 376, pag. 1.