15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 45/23 |
Ricorso proposto il 3 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-639/13)
2014/C 45/39
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e M. Owsiany-Hornung)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica di Polonia, avendo applicato un’aliquota IVA ridotta ai beni destinati alla protezione anti-incendio menzionati all’allegato 3 della legge dell’11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 96 a 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in combinato disposto con l’allegato III della stessa direttiva; |
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condannare Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la Commissione afferma che la Repubblica di Polonia applica un’aliquota IVA ridotta a beni che non sono menzionati nell’allegato III della direttiva. Tali beni dovrebbero invece essere soggetti all’aliquota di base, poiché non possono essere ricompresi nell’eccezione prevista all’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva. Inoltre, l’argomento dedotto dalla Repubblica di Polonia ha carattere meramente politico-economico, che non può essere accolto ai fini della giustificazione di un inadempimento alle disposizioni di una direttiva. Secondo la Commissione, il fatto che le disposizioni del diritto polacco non siano conformi alle prescrizioni della direttiva è pertanto pacifico.
(1) GU L 347, pag. 1.