Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

21 maggio 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Restrizioni – Riscossione scaglionata dell’imposta relativa alle plusvalenze latenti – Tutela della ripartizione dei poteri impositivi tra gli Stati membri – Proporzionalità»

Nella causa C-657/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), con decisione del 5 dicembre 2013, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre 2013, nel procedimento

Verder LabTec GmbH & Co. KG

contro

Finanzamt Hilden,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Verder LabTec GmbH & Co. KG, da O. Kress, Steuerberater;

–        per il Finanzamt Hilden, da U. Franz, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da M. Jacobs e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;

–        per il governo danese, da C. Thorning e M.S. Wolff, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da L. Banciella Rodríguez-Miñón, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da J. Langer e M. Bulterman, in qualità di agenti;

–        per il governo svedese, da U. Persson e A. Falk, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Cordewener e W. Roels, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 febbraio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Verder LabTec GmbH & Co. KG, con sede in Germania (in prosieguo: la «Verder LabTec»), e il Finanzamt Hilden (amministrazione finanziaria di Hilden; in prosieguo: il «Finanzamt») in merito alla tassazione delle plusvalenze latenti collegate agli attivi di tale società all’atto del trasferimento di tali attivi ad una sua stabile organizzazione nel territorio olandese.

 Contesto normativo

3        Dagli atti trasmessi alla Corte risulta che la normativa tedesca in materia di tassazione delle plusvalenze latenti collegate ad attivi di una società con sede in Germania trasferiti ad una sua stabile organizzazione situata al di fuori del territorio nazionale si fondava, in un primo tempo, sulla giurisprudenza del Bundesfinanzhof (Corte federale tributaria).

4        Con sentenza del 16 luglio 1969, detto giudice aveva istituito la cosiddetta «teoria del prelevamento finale». Dalla decisione di rinvio emerge, in sostanza, che tale teoria si basava sul principio secondo cui la Repubblica federale di Germania, in quanto Stato sede di un’impresa, perdeva il diritto di tassare le plusvalenze latenti collegate all’attivo della società stessa realizzate sul territorio tedesco, dal momento in cui tale attivo fosse trasferito ad una stabile organizzazione ubicata nel territorio di un altro Stato, in quanto la Repubblica federale di Germania era tenuta ad esentare da imposta gli utili di tale stabile organizzazione ai sensi della convenzione per la prevenzione della doppia imposizione stipulata con lo Stato membro sul cui territorio fosse ubicata quest’ultima. Il trasferimento di attivi da una società con sede in Germania ad una stabile organizzazione situata nel territorio di un altro Stato membro doveva essere considerato quale prelevamento da valutare secondo il valore detto «parziale», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo, della legge relativa alle imposte sui redditi (Einkommensteuergesetz; in prosieguo: l’«EStG»).

5        Da tale giurisprudenza del Bundesfinanzhof derivava che il valore dell’attivo considerato come prelevato dal patrimonio aziendale della società con sede in Germania dovesse essere specificamente valutato al momento del prelevamento dell’attivo stesso. La differenza tra tale valore e quello contabile di tale attivo appariva nel bilancio al momento del trasferimento. L’importo dichiarato delle plusvalenze latenti collegate al suddetto attivo era quindi aggiunto all’utile annuale corrente della società.

6        Fondandosi sulla predetta giurisprudenza, l’amministrazione finanziaria tedesca aveva stabilito che un tale attivo trasferito dovesse essere valutato, all’atto del trasferimento, al valore di mercato, vale a dire al prezzo che terzi indipendenti avrebbero convenuto in situazioni identiche o simili.

7        L’amministrazione medesima aveva altresì deciso di mitigare, per ragioni di equità, gli effetti di detta giurisprudenza e di non tassare in toto l’utile connesso al prelevamento, consentendo, invece, alla società interessata di creare una posta di bilancio compensativa, al fine di neutralizzare l’utile. Nel caso di immobilizzazioni soggette a deprezzamento, tale posta doveva essere ammortizzata in modo proporzionale alla durata di utilizzo residua del bene interessato o, al più tardi, essere estinta in modo lineare con un corrispondente aumento dell’utile entro dieci anni dal prelevamento de quo.

8        Le fattispecie di prelevamento di plusvalenze latenti collegate ad attivi trasferiti da una società con sede in Germania a una stabile organizzazione situata sul territorio di un altro Stato sono state per la prima volta disciplinate nella legge del 7 dicembre 2006 sulle misure di accompagnamento fiscale all’introduzione della Società europea e recante modifiche di altre disposizioni fiscali (BGBl. 2006 I, pag. 2782; in prosieguo: la «SEStEG»).

9        Detta legge mirava, da un lato, ad adeguare talune norme tributarie alle prescrizioni imposte dal diritto dell’Unione nel settore del diritto tributario e del diritto societario e, dall’altro lato, a garantire in modo coerente la potestà impositiva della Repubblica federale di Germania e ad assicurare la tassazione delle plusvalenze latenti nel caso in cui gli attivi de quibus fossero sottratti al potere impositivo di detto Stato membro.

10      A tal fine, il SEStEG ha introdotto all’articolo 4, paragrafo 1, dell’EStG un nuovo terzo periodo, secondo cui «[l]’esclusione o la limitazione del potere impositivo della Repubblica federale di Germania in relazione all’utile risultante dall’alienazione o dall’utilizzo di un attivo sono considerate equivalenti ad un prelevamento di beni aziendali destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa». Dalla relazione di accompagnamento del SEStEG risulta che l’obiettivo di tale disposizione è quello di chiarire la normativa vigente.

11      Il SEStEG ha altresì introdotto un articolo 4g nell’EStG. A termini di tale disposizione, nei casi in cui un attivo, per effetto della sua assegnazione ad una stabile organizzazione del medesimo soggetto passivo situata in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo periodo, dell’EStG, come modificato dal SEStEG, venga considerato prelevato, si procede, su domanda del soggetto passivo, alla creazione di una posta di bilancio compensativa pari alla differenza tra il valore contabile e il valore corrente dell’attivo. Il paragrafo 2, primo periodo, del medesimo articolo 4g prevede l’estinzione di tale posta compensativa, con corrispondente aumento dell’utile, rispettivamente nell’esercizio di sua costituzione e nei quattro esercizi successivi, in misura pari ad un quinto per ciascun anno.

12      Inoltre, il SEStEG ha introdotto all’articolo 52 dell’EStG un paragrafo 8b, ai sensi del quale l’articolo 4, paragrafo 1, terzo periodo, dell’EStG, quale modificato dal SEStEG, trova applicazione a partire dal 2006.

13      Con sentenza del 17 luglio 2008, pronunciandosi in un caso riguardante il periodo d’imposta 1995, il Bundesfinanzhof si discostava dal proprio precedente orientamento giurisprudenziale fondato sulla «teoria del prelevamento finale». Detto giudice motivava tale ripensamento rilevando, da un lato, che l’EStG, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del SEStEG, non offriva elementi sufficienti a sostegno dell’orientamento precedente. Il Bundesfinanzhof ha quindi affermato che il trasferimento di un attivo da una società con sede in Germania ad una stabile organizzazione ubicata nel territorio di un altro Stato membro non costituisce un prelievo.

14      Dall’altro lato, il Bundesfinanzhof ha giustificato il proprio ripensamento giurisprudenziale rilevando che non vi sarebbe motivo per considerare il trasferimento di un attivo da una società con sede in Germania ad una sua stabile organizzazione ubicata nel territorio di un altro Stato quale fattispecie di realizzazione di utili, dato che l’esenzione da imposta in Germania degli utili della predetta stabile organizzazione non pregiudica la possibilità di tassare, in un momento successivo, le plusvalenze latenti prodottesi sul territorio tedesco.

15      Tenuto conto di tale mutamento di giurisprudenza, il legislatore tedesco decideva di adottare una legge di disapplicazione e di precisare il contenuto dell’articolo 4, paragrafo 1, terza frase, dell’EStG, come modificato dal SEStEG.

16      Con la legge finanziaria per l’anno 2010, dell’8 dicembre 2010 (BGBl. 2010 I, pag. 1768), il legislatore, da un lato, aggiungeva quindi al terzo periodo del citato articolo 4, paragrafo 1, dell’EStG, come modificato dal SEStEG, un quarto periodo volto a chiarire la principale fattispecie d’applicazione del periodo precedente. Tale quarto periodo così recita: «[i]l potere impositivo relativo all’utile risultante dall’alienazione di un attivo è escluso o ristretto segnatamente nel caso in cui un attivo sino ad allora imputabile ad una stabile organizzazione tedesca del soggetto passivo debba essere imputato ad una stabile organizzazione estera».

17      Dall’altro, all’articolo 52, paragrafo 8b, dell’EStG, come modificato dal SEStEG, sono stati aggiunti un secondo ed un terzo periodo, per effetto dei quali l’articolo 4, paragrafo 1, terzo e quarto periodo, dell’EStG, come modificato dalla legge finanziaria per l’anno 2010, trova applicazione anche al periodo d’imposta del 2005.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

18      La Verder LabTec è una società in accomandita semplice di diritto tedesco con sede in Germania. Dal maggio del 2005, tale società si occupa esclusivamente della gestione dei diritti relativi ai propri brevetti, marchi e modelli. Con contratto del 25 maggio 2005, trasferiva tali diritti alla propria stabile organizzazione ubicata nei Paesi Bassi.

19      A seguito di una verifica fiscale, il Finanzamt rilevava che il trasferimento di tali diritti doveva avvenire evidenziando qualsiasi plusvalenza latente collegata ai diritti medesimi, sulla base del valore di mercato al momento del trasferimento.

20      Il Finanzamt affermava tuttavia che tali plusvalenze latenti, il cui valore sia incontestato, non sono immediatamente tassabili in toto. Per ragioni di equità, il loro importo, secondo il Finanzamt, dev’essere neutralizzato mediante una posta di bilancio promemoria di pari valore con ammortamento ad utile lineare su un periodo di dieci anni.

21      In esito a tale verifica, il Finanzamt emetteva, il 17 agosto 2009, un avviso di accertamento relativo alla determinazione separata e unitaria della base imponibile per il periodo d’imposta 2005. L’utile della Verder LabTec veniva calcolato aggiungendo all’utile realizzato l’ammortamento proporzionale della posta di bilancio promemoria per detto periodo d’imposta, pari a un decimo del valore delle plusvalenze latenti in questione, e sottraendo l’importo relativo all’aumento del deposito relativo all’inerente imposta sulle professioni.

22      Con decisione del 19 settembre 2011, il Finanzamt respingeva, in quanto infondato, il reclamo proposto avverso l’avviso del 17 agosto 2009.

23      Avverso la predetta decisione, la Verder LabTec proponeva ricorso dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf (giudice tributario di Düsseldorf), deducendo, in sostanza, che la normativa tributaria di cui trattasi violerebbe la libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE. A parere della società, la riscossione scaglionata dell’imposta relativa alle plusvalenze latenti collegate agli attivi trasferiti al momento del trasferimento degli attivi costituisce una misura sproporzionata. La riscossione di questa imposta al momento della realizzazione delle plusvalenze rappresenterebbe una possibilità meno drastica.

24      Il Finanzamt chiede il rigetto del ricorso. A suo parere, il regime tributario in esame non è contrario ai principi di diritto dell’Unione e un eventuale pregiudizio per la libertà di stabilimento sarebbe giustificato da motivi imperativi di interesse generale. Inoltre, la normativa tributaria de qua sarebbe proporzionata poiché le plusvalenze latenti dichiarate non sono immediatamente tassate in misura piena.

25      Il Finanzgericht Düsseldorf sottolinea che l’articolo 4, paragrafo 1, terzo e quarto periodo, dell’EStG, come modificato dalla legge finanziaria per l’anno 2010, si applica al periodo d’imposta di cui è causa, segnatamente quello dell’anno 2005.

26      Detto giudice osserva che la normativa nazionale in materia di prelevamenti di attivi in esame è contraria alla libertà di stabilimento. Inoltre, richiamandosi alla sentenza National Grid Indus (C-371/10, EU:C:2011:785), ritiene che tale normativa non possa essere giustificata considerato che, in forza del principio di territorialità fiscale, la Repubblica federale di Germania è legittimata a tassare le plusvalenze latenti prodottesi durante il periodo precedente il trasferimento degli attivi di cui trattasi ad una stabile organizzazione ubicata in un altro Stato membro. Anche se fosse possibile ritenere che la determinazione dell’importo delle plusvalenze latenti a decorrere dal momento del trasferimento degli attivi in questione costituisca una misura proporzionata, la riscossione dell’imposta relativa a dette plusvalenze prima del loro realizzo, non potrebbe, di per sé, costituire una misura proporzionata, malgrado la ripartizione della riscossione su cinque o dieci anni.

27      Ciò premesso, il Finanzgericht Düsseldorf decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con la libertà di stabilimento sancita dall’articolo 49 TFUE il fatto che una normativa nazionale stabilisca che il trasferimento, nell’ambito di una medesima impresa, di un bene economico da una stabile organizzazione nazionale ad una stabile organizzazione estera costituisce un prelevamento di beni aziendali destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, sicché, per effetto dell’emersione di [plusvalenze] latenti, viene in essere un utile da prelevamento di beni aziendali, e che un’ulteriore normativa nazionale offra la possibilità di ripartire uniformemente tale utile su cinque o dieci esercizi annuali».

 Sulla questione pregiudiziale

28      La Verder LabTec sostiene che la questione pregiudiziale è irricevibile in quanto ipotetica, dato che, a suo parere, nessuno dei periodi di cinque o dieci anni ai fini del recupero dell’imposta menzionati dal giudice del rinvio sarebbe applicabile al periodo d’imposta in esame, vale a dire l’anno 2005. Il Finanzamt e il governo tedesco sottolineano che la questione pregiudiziale è ipotetica, per quanto riguarda la riscossione scaglionata in cinque annualità, considerato che la ripartizione su un periodo di cinque anni non era applicabile al periodo d’imposta dell’anno 2005. Anche la Commissione europea ritiene che la questione pregiudiziale sia, o possa essere, ipotetica con riferimento alla riscossione scaglionata in cinque annualità. A tal proposito, l’Istituzione fa presente che, vertendo la decisione del Finanzamt del 19 settembre 2011 sulla riscossione scaglionata in dieci annualità, potrebbe essere precluso al Finanzamt modificare successivamente tale periodo in cinque anni.

29      A tal riguardo si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza Stanley International Betting e Stanleybet Malta, C-463/13, EU:C:2015:25, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).

30      Nel caso di specie, va rilevato che dalla decisione di rinvio risulta chiaramente che l’avviso di accertamento del 17 agosto 2009, dalla cui contestazione è scaturita la decisione del Finanzamt del 19 settembre 2011, verte sulla riscossione dell’imposta scaglionata in dieci e non in cinque annualità. Appare dunque manifesto che il problema della riscossione scaglionata di tale imposta in cinque annualità ha carattere ipotetico. Pertanto, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 18 delle proprie conclusioni, la questione pregiudiziale deve essere considerata irricevibile nella parte riguardante tale modalità di riscossione.

31      Ne consegue che la questione sollevata va intesa come volta a chiarire se l’articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa tributaria di uno Stato membro che, al pari di quella oggetto del procedimento principale, preveda, nel caso di trasferimento di un attivo da una società situata nel territorio di tale Stato membro ad una stabile organizzazione di tale società situata nel territorio di un altro Stato membro, la dichiarazione delle plusvalenze latenti collegate a tali attivi che siano state generate sul territorio del suddetto primo Stato membro, l’imponibilità di tali plusvalenze e la riscossione dell’imposta relativa a queste ultime scaglionata in dieci annualità.

32      Si deve ricordare che l’articolo 49 TFUE impone l’eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. Tale libertà comprende, per le società costituite secondo la legislazione di uno Stato membro e che abbiano la loro sede sociale, la loro amministrazione centrale o la loro sede principale all’interno dell’Unione europea, il diritto di svolgere la loro attività in altri Stati membri mediante una controllata, una succursale o un’agenzia (sentenza Commissione/Germania, C-591/13, EU:C:2015:230, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).

33      Le disposizioni del Trattato FUE in tema di libertà di stabilimento, anche se, così come formulate, mirano ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, ostano parimenti a che lo Stato membro di origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione (sentenza Commissione/Germania, C-591/13, EU:C:2015:230, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).

34      Inoltre, secondo costante giurisprudenza, devono essere considerati come restrizioni alla libertà di stabilimento tutti i provvedimenti che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio di tale libertà (Commissione/Germania, C-591/13, EU:C:2015:230, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).

35      A tal riguardo, la libertà di stabilimento è applicabile ai trasferimenti di attività di una società dal territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro e questo a prescindere dalla questione se la società di cui trattasi trasferisca la propria sede statutaria e la propria direzione effettiva al di fuori di tale territorio o se trasferisca attivi di una stabile organizzazione ubicata nel medesimo territorio verso un altro Stato membro (sentenza Commissione/Danimarca, C-261/11, EU:C:2013:480, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

36      Per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze latenti generatesi nell’ambito della giurisdizione fiscale di uno Stato membro, collegate agli attivi trasferiti ad una stabile organizzazione ubicata in un altro Stato membro, nel caso in cui il suddetto primo Stato membro perda il suo diritto di tassare gli utili prodotti da tali attivi in occasione di detto trasferimento, dalla giurisprudenza della Corte risulta in sostanza che una normativa fiscale di uno Stato membro, la quale comporti la tassazione immediata di tali plusvalenze nel caso di un trasferimento di questo tipo, mentre non comporti la tassazione delle plusvalenze nel caso di un analogo trasferimento che avvenga all’interno del territorio nazionale, è tale da disincentivare una società con sede nel primo Stato membro dal trasferire i suoi attivi dal territorio di quest’ultimo verso un altro Stato membro e, come tale, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenza Commissione/Danimarca, C-261/11, EU:C:2013:480, punti da 29 a 31 e la giurisprudenza ivi citata).

37      Nella specie, si deve rilevare che la normativa tributaria oggetto del procedimento principale produce l’effetto di far emergere e tassare le plusvalenze latenti collegate agli attivi trasferiti alla stabile organizzazione ubicata in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania al momento del trasferimento. Orbene, nel caso di un trasferimento analogo all’interno del territorio nazionale, tali plusvalenze non emergerebbero né verrebbero così tassate, in quanto la loro tassazione avrebbe luogo solamente al momento della loro effettiva realizzazione. Detta disparità di trattamento è tale da comportare uno svantaggio finanziario per una società che intenda trasferire attivi ad una stabile organizzazione ubicata sul territorio di un altro Stato membro. Tale disparità di trattamento relativa all’esposizione ed alla tassazione delle plusvalenze in esame è quindi idonea a disincentivare una società di diritto tedesco dal trasferire i propri attivi in un altro Stato membro.

38      Una disparità di trattamento di tal genere non trova spiegazione in un’oggettiva differenza di fattispecie. Infatti, riguardo alla normativa di uno Stato membro intesa a tassare le plusvalenze latenti generate nel proprio territorio, la situazione di una società che trasferisca attivi ad una stabile organizzazione situata nel territorio di un altro Stato membro è paragonabile, per quanto concerne l’imponibilità delle plusvalenze collegate agli attivi trasferiti prodottesi nel primo di tali Stati membri precedentemente al trasferimento stesso, a quella di una società che effettui un analogo trasferimento all’interno di una stabile organizzazione situata nel territorio di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza Commissione/Germania, C-591/13, EU:C:2015:230, punto 60).

39      Ne consegue che la disparità di trattamento cui è esposta, nel contesto della normativa oggetto del procedimento principale, una società situata nel territorio della Repubblica federale di Germania nell’ipotesi del trasferimento di attivi ad una stabile organizzazione della società medesima ubicata nel territorio di un altro Stato membro costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE.

40      Occorre tuttavia accertare se tale restrizione possa risultare obiettivamente giustificata da motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell’Unione. In tal caso, occorre altresì che essa non vada al di là di quanto necessario al fine di raggiungere tale obiettivo.

41      Secondo il governo tedesco, la restrizione alla libertà di stabilimento può essere giustificata da motivi imperativi d’interesse generale connessi alla preservazione della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri. Il giudice del rinvio esprime tuttavia dubbi a tal proposito.

42      A tal riguardo, si deve ricordare, da un lato, che il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri costituisce un obiettivo legittimo riconosciuto dalla Corte e che, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione adottate dall’Unione europea, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo, in particolare, al fine di eliminare le doppie imposizioni (sentenza Commissione/Germania, C-591/13, EU:C:2015:230, punto 64 e la giurisprudenza ivi citata).

43      Dall’altro lato, in forza del principio della territorialità fiscale, uno Stato membro, in caso di trasferimento di attivi ad una stabile organizzazione ubicata in un altro Stato membro, ha il diritto di tassare, all’atto di tale trasferimento, le plusvalenze generate sul suo territorio prima del medesimo trasferimento. Un provvedimento di tal genere mira a prevenire situazioni tali da compromettere il diritto dello Stato membro di provenienza di esercitare la propria competenza fiscale in merito alle attività realizzate sul proprio territorio (v., in tal senso, sentenza National Grid Indus, C-371/10, EU:C:2011:785, punti 45 e 46 e la giurisprudenza ivi citata).

44      Pertanto, il trasferimento di attivi dalla Repubblica federale di Germania verso un altro Stato membro, oggetto del procedimento principale, non può significare che il primo Stato debba rinunciare al proprio diritto di tassare le plusvalenze generate nell’ambito della sua giurisdizione fiscale prima del trasferimento di queste ultime al di fuori del proprio territorio.

45      Inoltre, gli Stati membri legittimati a tassare le plusvalenze generate quando gli attivi in questione si trovavano sul loro territorio possono prevedere, ai fini della tassazione, un fatto generatore diverso dall’effettiva realizzazione delle plusvalenze medesime, al fine di garantire l’imponibilità degli attivi medesimi (sentenza DMC, C-164/12, EU:C:2014:20, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata).

46      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa tributaria oggetto del procedimento principale riguarda l’ipotesi del trasferimento di attivi ad una stabile organizzazione ubicata nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, i cui utili siano esenti da imposta in quest’ultimo Stato membro.

47      In tal senso, l’esposizione delle plusvalenze latenti inerenti agli attivi trasferiti, generate, anteriormente al trasferimento, nella sfera di giurisdizione fiscale della Repubblica federale di Germania, nonché la loro tassazione sono volte a garantire la tassazione di tali plusvalenze non realizzate, generate nella sfera di giurisdizione fiscale di questo Stato membro. La tassazione degli utili collegati a tali attivi e realizzati successivamente al trasferimento spetta all’altro Stato membro, sul territorio del quale sia ubicata tale stabile organizzazione. Pertanto una normativa tributaria come quella oggetto del procedimento principale è idonea ad assicurare il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri interessati.

48      Per quanto riguarda la proporzionalità della normativa oggetto del procedimento principale, occorre innanzitutto ricordare che, per uno Stato membro, ai fini della salvaguardia dell’esercizio della propria giurisdizione fiscale, appare proporzionato determinare l’importo dell’imposta dovuta sulle plusvalenze latenti, generate sul proprio territorio, inerenti agli attivi trasferiti al di fuori del proprio territorio, nel momento in cui gli attivi stessi sfuggono al proprio potere impositivo, nella specie nel momento del trasferimento di questi ultimi al di fuori del territorio di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenze Commissione/Spagna, C-64/11, EU:C:2013:264, punto 31, nonché DMC, C-164/12, EU:C:2014:20, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata).

49      Per quanto riguarda la riscossione di un’imposta di tal genere, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che occorre lasciare al soggetto passivo la scelta tra, da un lato, l’assolvimento immediato di tale imposta e, dall’altro, il versamento differito del suo importo, eventualmente accompagnato da interessi ai sensi della normativa nazionale applicabile (sentenza Commissione/Germania, C-591/13, EU:C:2015:230, punto 67 e la giurisprudenza ivi citata).

50      In tale contesto, la Corte ha altresì dichiarato che occorre parimenti tener conto del rischio di mancata riscossione dell’imposta, che aumenta con il passare del tempo; tale rischio può essere preso in considerazione dallo Stato membro di cui trattasi, nell’ambito della propria normativa nazionale applicabile al pagamento differito dei debiti d’imposta (v., in tal senso, sentenza National Grid Indus, C-371/10, EU:C:2011:785, punto 74).

51      Nel caso di specie, si pone dunque la questione se la riscossione scaglionata dell’importo dell’imposta de qua in dieci annualità possa costituire una misura proporzionata al fine di realizzare l’obiettivo del mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

52      A tale riguardo, è sufficiente rilevare che la riscossione dell’imposta relativa alle plusvalenze latenti scaglionata in cinque annualità è stata ritenuta una misura proporzionata per conseguire tale obiettivo (sentenza DMC, C-164/12, EU:C:2014:20, punto 64). Pertanto, la riscossione dell’imposta sulle plusvalenze latenti scaglionata in dieci annualità, come quella oggetto del procedimento principale, non può che essere considerata, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 72 e 73 delle sue conclusioni, una misura proporzionata per conseguire detto obiettivo.

53      Alla luce di tutti i suesposti rilievi, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa fiscale di uno Stato membro la quale, al pari di quella oggetto del procedimento principale, preveda, nel caso del trasferimento di attivi da una società situata nel territorio di tale Stato membro ad una stabile organizzazione della società stessa situata nel territorio di un altro Stato membro, l’esposizione delle plusvalenze latenti inerenti a tali attivi che siano state generate sul territorio del suddetto primo Stato membro, la tassazione di tali plusvalenze e la riscossione della relativa imposta scaglionata in dieci annualità.

 Sulle spese

54      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa fiscale di uno Stato membro la quale, al pari di quella oggetto del procedimento principale, preveda, nel caso del trasferimento di attivi da una società situata nel territorio di tale Stato membro ad una stabile organizzazione della società stessa situata nel territorio di un altro Stato membro, l’esposizione delle plusvalenze latenti inerenti a tali attivi che siano state generate sul territorio del suddetto primo Stato membro, la tassazione di tali plusvalenze e la riscossione della relativa imposta scaglionata in dieci annualità.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.