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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

23 aprile 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sesta direttiva IVA – Articolo 11, parte A – Destinazione di un bene assimilato a una cessione a titolo oneroso – Destinazione di un immobile ad un’attività esente da IVA – Base imponibile per detta destinazione – Interessi intercalari versati al momento della costruzione dell’immobile»

Nella causa C-16/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van beroep te Gent (Belgio), con decisione del 7 gennaio 2014, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 2014, nel procedimento

Property Development Company NV

contro

Belgische Staat,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Property Development Company NV, da M. Vanden Broeck e S. Geluyckens, advocaten;

–        per il governo belga, da M. Jacobs e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;

–        per il governo greco, da K. Paraskevopoulou e M. Skorila, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, da S. Hartikainen, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios e G. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, A, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, e rettifica GU 149, pag. 26; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Property Development Company NV (in prosieguo: la «Prodeco») al Belgische Staat in merito all’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») cui ha dato luogo la destinazione di un immobile ad un’attività di locazione.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        La sesta direttiva è stata abrogata e sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui trattasi, il procedimento principale continua ad essere disciplinato dalla sesta direttiva.

4        A termini dell’articolo 2 della sesta direttiva:

«Sono soggette all’[IVA]:

1.      le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

2.      le importazioni di beni».

5        Il successivo articolo 4 così recitava:

«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2 (…).

2.      Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi (…). Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

(...)»

6        Il titolo V della sesta direttiva, rubricato «Operazioni imponibili», conteneva gli articoli da 5 a 7 di tale direttiva, rispettivamente intitolati «Cessioni di beni», «Prestazioni di servizi» e «Importazioni».

7        L’articolo 5 della stessa direttiva era formulato nel modo seguente:

«1.      Si considera “cessione di bene ” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

(...)

6.      È assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da pare di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all’uso del suo personale o lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell’ [IVA]. Tuttavia, i prelievi eseguiti ad uso dell’impresa per effettuare regali di scarso valore e campioni non sono considerati come cessioni a titolo oneroso.

7.      Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione a titolo oneroso:

a)      l’impiego da parte di un soggetto passivo, per i bisogni della sua impresa, di un bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, acquistato o importato nel quadro di detta impresa, qualora l’acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione completa dell’[IVA];

b)      la destinazione di un bene da parte di un soggetto passivo ad un settore di attività non assoggettato, quando detto bene ha consentito una deduzione totale o parziale dell’[IVA] nel corso dell’ acquisto o dell’impiego di cui alla lettera a);

(...)».

8        L’articolo 11 della direttiva in parola recitava:

«A.      All’interno del paese:

1.      La base imponibile è costituita:

a)      per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettera b), c) e d), da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo (...);

b)      per le operazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 6 e 7, dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

(...)

2.      Nella base imponibile si devono comprendere:

a)      le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa [IVA];

b)      le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione chieste dal fornitore all’acquirente o al destinatario della prestazione. Le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie.

(...)»

9        Gli articoli 18, 73 e 74 della direttiva 2006/112 corrispondono, rispettivamente agli articoli 5, paragrafo 7, 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), e 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva.

 Diritto belga

10      Ai termini dell’articolo 12, paragrafo 1, della legge del 3 luglio 1969 che istituisce il codice dell’imposta sul valore aggiunto (Belgisch Staatsblad del 17 luglio 1969, pag. 7046), nella sua versione applicabile alla causa principale (in prosieguo: il «codice IVA»):

«Sono assimilati a cessioni a titolo oneroso:

(...)

3°       l’uso da parte di un soggetto passivo, in quanto bene di investimento, di un bene che ha prodotto, fatto produrre, fabbricato, fatto fabbricare, acquistato o importato non come bene di investimento o per il quale, dopo applicazione dell’imposta, sono stati costituiti a suo vantaggio oppure gli sono stati ceduti o ritrasmessi diritti reali (…) quando tale bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell’imposta;

(...)»

11      Con detto articolo 12, paragrafo 1, punto 3°, il legislatore belga ha inteso fare uso della facoltà conferita dall’articolo 5, paragrafo 7, lettere a) e b), della sesta direttiva.

12      L’articolo 26 di tale codice IVA dispone quanto segue:

«per le forniture di beni e le prestazioni di servizi l’imposta è calcolata su tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore del bene o al prestatore del servizio da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.

Sono segnatamente comprese nella base imponibile, le somme che il fornitore del bene o il prestatore del servizio addebita per spese di commissione, di assicurazione e di trasporto, all’acquirente o al destinatario, a prescindere se tali spese siano oggetto di un documento di debito separato o di una convenzione separata.

Devono essere compresi nella base imponibile anche le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi».

13      L’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo codice dispone quanto segue:

«La base imponibile è costituita:

1°       per le operazioni di cui (…) all’articolo 12, dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni e eventualmente tenendo conto dell’articolo 26, paragrafi 2 e 3 (…);

(...)»

14      L’articolo 22 bis, primo comma, del regio decreto dell’8 ottobre 1976 sul bilancio delle società, (Belgisch Staatsblad del 19 ottobre 1976, pag. 13460), nonché l’articolo 38 del regio decreto del 30 gennaio 2001 in attuazione della legge sulle società, (Belgisch Staatsblad del 6 febbraio 2001, pag. 3008), così recitano:

«Nel valore di acquisto delle immobilizzazioni immateriali e materiali si possono includere gli interessi sul capitale preso a prestito per il finanziamento delle medesime, ma solo nella misura in cui essi riguardano il periodo precedente alla messa a punto di dette immobilizzazioni».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

15      La Prodeco, tra il 1991 ed il 1994, ha fatto costruire un edificio adibito ad uffici con l’intenzione di venderlo. Essa ha pertanto iscritto detto immobile alla voce scorte. Nell’ambito della valutazione di tali scorte, conformemente alle regole di valutazione da essa definite, la Prodeco ha iscritto all’attivo gli interessi intercalari.

16      Tali interessi intercalari erano gli interessi versati, al tasso del mutuo stipulato ai fini della costruzione di detto immobile, sulle somme di tale mutuo sbloccate nel corso di detta costruzione.

17      La Prodeco ha detratto l’IVA che aveva pagato sulle forniture e le prestazioni di servizi relativi alla costruzione dell’immobile.

18      In attesa della vendita dell’immobile, infine avvenuta nel 2000, la Prodeco, negli anni 1995 e seguenti, ha dato in locazione parti di tale immobile. Durante tale attività economica, essa ha ignorato nelle sue dichiarazioni fiscali l’applicabilità dell’articolo 12, paragrafo 1, punto 3°, del codice IVA, ciò che è stato qualificato come infrazione a tale disposizione in occasione di un controllo effettuato dall’amministrazione fiscale belga nel corso del 1998.

19      La Prodeco ha pagato una parte dell’importo dell’IVA reclamata dall’amministrazione tributaria belga, vale a dire EUR 1 178 489, corrispondente al totale dell’IVA precedentemente detratta sulle fatture ricevute in relazione alla costruzione dell’immobile.

20      Essa si è tuttavia rifiutata di pagare l’altra parte dell’importo dell’IVA parimenti reclamata dall’amministrazione tributaria belga, vale a dire EUR 554 416,67. Tale importo era calcolato sulla base degli interessi versati dalla Prodeco nell’ambito del mutuo che ha consentito di finanziare la costruzione dell’immobile.

21      Nel 2004 alla Prodeco è stato notificato un decreto ingiuntivo relativo a quest’ultimo importo di IVA. Essa ha presentato opposizione avverso detto decreto ingiuntivo dinanzi al rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunale di primo grado di Anversa), che ha respinto tale opposizione con sentenza del 9 maggio 2008.

22      La Prodeco ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi allo Hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa). Con una sentenza del 16 febbraio 2010, tale giudice ha dichiarato l’appello fondato per quanto riguarda gli interessi intercalari che, secondo detto giudice, non fanno parte della base imponibile in caso di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, punto 3°, del codice IVA.

23      L’amministrazione tributaria belga ha proposto un ricorso in cassazione contro detta sentenza. Con sentenza del 19 gennaio 2012, lo Hof van cassatie (Corte di cassazione) ha annullato la medesima sentenza nella parte in cui statuisce sulla questione degli interessi intercalari e ha rinviato la causa dinanzi allo Hof van beroep te Gent (Corte d’appello di Gent).

24      Lo Hof van beroep te Gent rileva che, per motivare la sua decisione secondo cui gli interessi intercalari devono far parte della base imponibile, lo Hof van cassatie si è basato sulla sentenza Muys’ en De Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf (C-281/91, EU:C:1993:855). In tale sentenza la Corte ha affermato che, qualora un fornitore di beni o un prestatore di servizi accordi al proprio cliente, dietro corresponsione dei relativi interessi, una dilazione del pagamento del prezzo fino al momento della consegna, tali interessi costituiscono un elemento del corrispettivo versato per la cessione di beni o per la prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva.

25      Lo Hof van beroep te Gent ritiene che, benché lo Hof van Cassatie si sia pronunciato chiaramente, continua a porsi la questione se gli interessi intercalari debbano essere presi in considerazione.

26      Secondo lo Hof van beroep te Gent, dato che la sentenza Muys’ en De Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf (C-281/91, EU:C:1993:855) verte sull’interpretazione dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva, essa non è necessariamente pertinente in un caso come quello del procedimento principale. Gli interessi intercalari dovrebbero piuttosto essere considerati parte del «costo», che figura tra i valori di riferimento menzionati all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva, o essere qualificati «spese accessorie» ai sensi di tale articolo 11, parte A, paragrafo 2.

27      L’articolo 35, paragrafo 4, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11) costituirebbe un indizio a favore di tale conclusione. Tale disposizione, che è stata recepita nel diritto belga dall’articolo 22 bis, primo comma, del regio decreto dell’8 ottobre 1976 relativo ai conti annuali di taluni tipi di società, enunciava che «[l]’inclusione nel costo di produzione degli interessi sui capitali presi a prestito per finanziare la fabbricazione di immobilizzazioni è consentita sempreché tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione».

28      Del resto, dovrebbe essere preso in considerazione anche il principio di neutralità. A tal proposito, lo Hof van beroep te Gent attira l’attenzione sul fatto che gli interessi intercalari non sono assoggettati ad IVA e quindi, contrariamente alle forniture e ai servizi causati dalla costruzione dell’immobile, non hanno potuto essere oggetto di una detrazione dell’IVA.

29      Alla luce di queste considerazioni, lo Hof van beroep te Gent ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli interessi intercalari che, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, della quarta direttiva 78/660, possono essere inclusi nei costi di produzione sempreché si riferiscano al periodo di fabbricazione, facciano parte della base imponibile in caso di prelievo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della sesta direttiva segnatamente del “costo”, stabilito all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) di detta sesta direttiva e/o delle spese accessorie, ai sensi dell’articolo 11, parte A, paragrafo 2, della direttiva medesima».

30      Con lettera dell’8 ottobre 2014, la cancelleria della Corte ha trasmesso al giudice del rinvio una richiesta di chiarimenti, diretta segnatamente a sapere se l’operazione imponibile di cui trattasi nel procedimento principale rientra, secondo la valutazione di tale giudice, nella situazione di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della sesta direttiva o, piuttosto, in una delle situazioni di cui al paragrafo 7 di detto articolo. Il giudice del rinvio è stato parimenti invitato a verificare se il valore di riferimento rilevante nel procedimento principale è il prezzo di costruzione o, piuttosto, il prezzo di acquisto di beni simili.

31      Nella sua risposta, pervenuta alla Corte l’11 febbraio 2015, il giudice del rinvio ha precisato che la destinazione da parte della Prodeco dell’immobile di cui trattasi all’attività economica, esente da IVA, consistente nel dare in locazione detto immobile, rientra nella situazione di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), della sesta direttiva e che, tra i valori di riferimento menzionati all’articolo 11, parte A, della sesta direttiva, quello rilevante per la risoluzione della controversia principale è il prezzo di acquisto di beni simili ai sensi di detto articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b).

 Sulla questione pregiudiziale

32      Tenuto conto della risposta del giudice del rinvio alla domanda di chiarimenti della Corte, occorre intendere la questione posta nel senso che essa mira a sapere se l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la base imponibile per il calcolo dell’IVA su una destinazione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), di tale direttiva, di un immobile che il soggetto passivo ha fatto costruire, deve comprendere gli interessi intercalari versati al momento della costruzione.

33      Occorre innanzitutto ricordare che la regola enunciata all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva, secondo cui la base imponibile per le operazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 6 e 7, di detta direttiva è costituita dal «prezzo di acquisto dei beni o di beni similari, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni», deroga alla regola generale enunciata all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, secondo cui la base imponibile per le operazioni assoggettate ad IVA è costituita da «tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore (…) da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo» (v., per analogia, per quanto riguarda gli articoli 73 e 74 della direttiva 2006/112, sentenza Marinov, C-142/12, EU:C:2013:292, punto 31).

34      Infatti, le operazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 6 e 7, della sesta direttiva consistono, segnatamente, in prelievi di beni da parte di un soggetto passivo per il proprio uso privato o per quello del suo personale o, come nella fattispecie, in destinazioni ad un’attività economica esente da IVA. In tutti questi casi di assimilazione ad una cessione a titolo oneroso, a tale soggetto passivo non viene versato dall’acquirente, dal destinatario o da un terzo alcun corrispettivo reale idoneo a fungere da base imponibile per il calcolo della IVA, con la conseguenza che la regola generale enunciata all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva non può trovare applicazione (v., in tal senso, sentenza Campsa Estaciones de Servicio, C-285/10, EU:C:2011:381, punti 26 e 27).

35      Occorre poi rilevare che nel caso in cui i beni oggetto di un prelievo o di una destinazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 6 e 7, della sesta direttiva, siano stati acquistati dal soggetto passivo, la base imponibile per il calcolo dell’IVA su tale prelievo o tale destinazione è, conformemente all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva, costituita dal prezzo d’acquisto di tali beni. A tale scopo, occorre intendere per «prezzo di acquisto dei beni», il valore residuo dei beni al momento del prelievo o della destinazione dei medesimi (sentenze Fischer e Brandenstein, C-322/99 e C-323/99, EU:C:2001:280, punto 80; nonché Marinov, C-142/12, EU:C:2013:292, punto 32).

36      Quanto al criterio, menzionato nella medesima disposizione, del «prezzo di acquisto dei beni similari», risulta dall’interpretazione fornita al punto precedente della presente sentenza che tale criterio consente di determinare la base imponibile per un prelievo o una destinazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 6 e 7, della sesta direttiva in casi in cui i beni oggetto di tale prelievo o di tale destinazione non siano stati versati al soggetto passivo attraverso un acquisto.

37      Deriva, per il resto, senza ambiguità da detto articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), che solo in mancanza di prezzo d’acquisto dei beni o di beni simili la base imponibile è costituita dal «costo».

38      Di conseguenza, nel caso del procedimento principale, che verte su una destinazione di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), della sesta direttiva, di un immobile che il soggetto passivo non ha acquistato ma che ha fatto costruire, e che è caratterizzato dalla circostanza che esistono beni simili sul mercato, è in piena conformità all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva che il giudice del rinvio ha constatato che la base imponibile rilevante per il calcolo dell’IVA su tale destinazione è costituita dal prezzo d’acquisto, al momento di detta destinazione, di immobili simili.

39      Ai fini del calcolo fondato su tale base imponibile, è rilevante che i beni il cui prezzo di acquisto viene preso in considerazione, siano immobili la cui situazione, dimensione e altre caratteristiche essenziali siano simili a quelle dell’immobile di cui trattasi (v., per analogia, sentenza Gemeente Vlaardingen, C-299/11, EU:C:2012:698, punto 30).

40      È invece irrilevante sapere se il prezzo di acquisto degli immobili simili comprenda o meno gli interessi intercalari che sono stati eventualmente versati per la costruzione di tale immobile. Infatti, contrariamente al criterio del costo, che l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva prevede come base imponibile in caso di mancanza di prezzo d’acquisto, il criterio del prezzo d’acquisto di beni simili consente all’autorità tributaria di basarsi sui prezzi di mercato per questo tipo di beni al momento della destinazione dell’immobile in questione, senza dover esaminare in dettaglio quali elementi di valore abbiano condotto a tale prezzo.

41      Per la medesima ragione, gli interessi intercalari effettivi versati dal soggetto passivo medesimo al momento della costruzione dell’immobile di cui trattasi sono, in un caso come quello del procedimento principale, irrilevanti ai fini della determinazione della base imponibile.

42      Occorre infine ricordare che, in nessun caso, la base imponibile di cui all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva può comprendere un valore sul quale il soggetto passivo ha già versato l’IVA senza aver potuto detrarla in seguito. Spetta al giudice nazionale effettuare gli accertamenti necessari a tal riguardo (sentenze Gemeente Vlaardingen, C-299/11, EU:C:2012:698, punti da 31 a 33, e Gemeente ’s-Hertogenbosch, C-92/13, EU:C:2014:2188, punto 35).

43      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta che l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la base imponibile per il calcolo dell’IVA su una destinazione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), di tale direttiva, di un immobile che il soggetto passivo ha fatto costruire, è costituita dal prezzo d’acquisto, al momento di tale destinazione, di immobili la cui situazione, dimensione e altre caratteristiche essenziali siano simili a quelle dell’immobile di cui trattasi. È irrilevante a tal proposito la questione se una parte di tale prezzo d’acquisto sia sorta dal pagamento di interessi intercalari.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la base imponibile per il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto su una destinazione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), di tale direttiva, di un immobile che il soggetto passivo ha fatto costruire, è costituita dal prezzo d’acquisto, al momento di tale destinazione, di immobili la cui situazione, dimensione e altre caratteristiche essenziali siano simili a quelle dell’immobile di cui trattasi. È irrilevante a tal proposito la questione se una parte di tale prezzo d’acquisto sia sorta dal pagamento di interessi intercalari.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.