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12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 7 marzo 2014 — GST — Sarviz AG Germania/Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na NAP

(Causa C-111/14)

2014/C 142/36

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente in Cassazione: GST — Sarviz AG Germania.

Resistente in Cassazione: Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na NAP

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 193 della direttiva 2006/112/EG (1) sia da interpretare nel senso che l’IVA è dovuta, dal soggetto passivo d’imposta che effettui una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, o dalla persona che acquisisce i beni o riceve la prestazione, esclusivamente nei casi in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile vengano effettuate da un soggetto passivo d’imposta non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, se così previsto dallo Stato membro interessato, ma non contemporaneamente da entrambe le persone.

2)

Dovendosi presumere che l’IVA sia dovuta da una sola delle due persone — dal fornitore del bene o dal prestatore del servizio oppure dall’acquirente o dal destinatario di essi, se così sia previsto dallo Stato membro interessato, se il disposto dell’articolo 194 della direttiva valga anche per i casi in cui il destinatario delle prestazioni abbia applicato erroneamente la procedura del reverse charge perché convinto che il prestatore del servizio non disponesse di un’organizzazione stabile ai fini dell’IVA nel territorio della Repubblica bulgara, quando, invece, il prestatore del servizio disponeva di una tale organizzazione con riguardo alle prestazioni effettuate.

3)

Se il principio di neutralità fiscale, che è di fondamentale importanza per la costituzione e il funzionamento del sistema comune di imposta sul valore aggiunto, sia da interpretare nel senso di poter ritenere con esso compatibile una prassi di controllo fiscale come quella di cui al procedimento principale, secondo cui l’IVA, nonostante l’applicazione del meccanismo del reverse change da parte della destinataria della prestazione, è nuovamente calcolata anche a carico della prestatrice del servizio, tenedo presente che la destinataria aveva già provveduto al calcolo dell’IVA, che rischi di perdite di gettito fiscale sono esclusi e che la disciplina della rettifica dei documenti fiscali prevista dal diritto nazionale non è applicabile.

4)

Se il principio di neutralità dell’IVA sia da interpretare nel senso che osta a che l’amministrazione finanziaria, sulla base di una norma giuridica nazionale, neghi a colui che abbia eseguito una prestazione, per la quale il destinatario della stessa abbia calcolato l’IVA a norma dell’articolo 82, paragrafo 2, della ZDDS, il rimborso dell’imposta stessa calcolata più volte, quando l’amministrazione finanziaria abbia negato al destinatario il diritto alla detrazione dell’IVA più volte calcolata per difetto del corrispondente documento fiscale e la disciplina della rettifica prevista dal diritto nazionale non sia più applicabile poiché sussiste un avviso di accertamento fiscale definitivo.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).