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7.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 212/14


Ricorso proposto il 4 aprile 2014 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-161/14)

2014/C 212/14

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Soulay, M. Clausen, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

1

Dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 98, letto in combinato disposto con l’allegato III della direttiva IVA (1),

applicando un’aliquota IVA ridotta alle prestazioni di servizi di installazione di «materiali che consentono un risparmio energetico» e alle operazioni di fornitura di «materiali che consentono un risparmio energetico» da parte di un individuo che installa i detti materiali in immobili residenziali, nei limiti in cui tali prestazioni non possono essere considerate come «cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale» di cui alla categoria 10 dell’allegato III della direttiva IVA;

applicando un’aliquota IVA ridotta alle prestazioni di servizi di installazione di «materiali che consentono un risparmio energetico» e alle operazioni di fornitura di «materiali che consentono un risparmio energetico» da parte di un individuo che installa i detti materiali in immobili residenziali, nei limiti in cui tali prestazioni esulano dall’ambito della riparazione e ristrutturazione di abitazioni private di cui alla categoria 10 dell’allegato III della direttiva IVA;

applicando un’aliquota IVA ridotta alle prestazioni di servizi di installazione di «materiali che consentono un risparmio energetico» e alle operazioni di fornitura di «materiali che consentono un risparmio energetico» da parte di un individuo che installa i detti materiali in immobili residenziali, nei limiti in cui tali prestazioni, pur rientrando dall’ambito della riparazione e ristrutturazione di abitazioni private di cui alla categoria 10 dell’allegato III della direttiva IVA, includono materiali che costituiscono una parte significativa del valore dei servizi resi.

2

Condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

A mente dell’articolo 96 della direttiva IVA l'aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro, che non può essere inferiore al 15 %, si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi. Un’aliquota diversa dall’aliquota normale può essere applicata solo se consentito da altre disposizioni della direttiva. L'articolo 98 dispone che gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III della direttiva.

La Commissione sostiene che il sistema delle aliquote ridotte che si applica alle operazioni di fornitura di materiali che consentono un risparmio energetico e alla loro installazione, definito dalla legge sull’IVA del 1994 all’articolo 29, come precisato nell’allegato 7A di tale legge, eccede le possibilità offerte agli Stati membri dalle categorie 10 e 10a dell’allegato III della direttiva sull’IVA, che rispettivamente riguardano la «cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale» e la «riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso».

Il sistema delle aliquote ridotte del Regno Unito delineato nell’allegato 7A, parte 2, gruppo 2, della legge sull’IVA del 1994 non può essere direttamente rapportato all’ambito delle abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale e, pertanto, va oltre l’ambito di applicazione della categoria 10 dell’allegato III della direttiva sull’IVA.

L’allegato 7, parte 2, gruppo 2, della legge sull’IVA del 1994, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ridotta alle prestazioni di servizi di installazione di «materiali che consentono un risparmio energetico» da parte di un individuo che li installa in immobili residenziali, quando tali operazioni includono la cessione, costruzione e trasformazione di abitazioni private e indipendentemente dalla proporzione tra il valore di tali materiali e il valore totale del servizio fornito, va oltre la condizione richiesta dalla categoria 10a, in base alla quale un’aliquota ridotta può essere applicata soltanto in caso di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).