Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

22 ottobre 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Servizio di vaglia postale – Direttiva 97/67/CE – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che attribuisce un diritto esclusivo di fornitura del servizio di vaglia postale – Aiuto di Stato – Attività economica – Servizi di interesse economico generale»

Nella causa C-185/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), con decisione del 9 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2014, nel procedimento

«EasyPay» AD,

«Finance Engineering» AD

contro

Ministerski savet na Republika Bulgaria,

Natsionalen osiguritelen institut,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, J.L. da Cruz Vilaça (relatore), A. Arabadjiev, C. Lycourgos e J.-C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 giugno 2015,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la «EasyPay» AD, da B. Grigorov, direttore;

–        per il Natsionalen osiguritelen institut, da B. Petkov, direttore;

–        per il governo bulgaro, da E. Petranova e D. Drambozova, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da G. Koleva, R. Sauer e C. Vollrath, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU L 52, pag. 3; in prosieguo: la «direttiva 97/67»), nonché degli articoli 106 TFUE e 107 TFUE.

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la «Easy Pay» AD e la «Finance Engineering» AD, da un lato, e il Ministerski savet na Republika Bulgaria (Consiglio dei ministri della Repubblica di Bulgaria; in prosieguo: il «Consiglio dei ministri») ed il Natsionalen osiguritelen institut (Istituto nazionale della previdenza sociale; in prosieguo: l’«Istituto»), dall’altro, volta all’annullamento o alla declaratoria di nullità di taluni articoli del regolamento sulle pensioni e sui periodi di contribuzione (Naredba za pensiite i osiguritelniya stazh; in prosieguo: il «regolamento»).

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 97/67:

«La presente direttiva fissa le regole comuni concernenti:

–        le condizioni relative alla fornitura dei servizi postali,

–        la fornitura di un servizio postale universale nella Comunità,

–        il finanziamento dei servizi universali a condizioni che garantiscano la fornitura permanente di tali servizi,

–        i principi tariffari e la trasparenza contabile per la fornitura del servizio universale,

–        la fissazione di norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che garantisca il rispetto di queste norme,

–        l’armonizzazione delle norme tecniche,

–        la creazione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti».

4        L’articolo 2 di tale direttiva così dispone:

«Ai fini della presente direttiva s’intende per:

1)      servizi postali: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;

(…)

4)      raccolta: l’operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;

5)      distribuzione: il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;

6)      invio postale: l’invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali. Si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di, ad esempio, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

7)      invio di corrispondenza: la comunicazione in forma scritta, su supporto materiale di qualunque natura che sarà trasportato e consegnato all’indirizzo indicato dal mittente sull’oggetto stesso o sul suo involucro; libri, cataloghi, quotidiani e periodici non sono considerati invii di corrispondenza;

(…)».

5        La decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU 2012, L 7, pag. 3; in prosieguo: la «decisione SIEG»), all’articolo 2 dispone quanto segue:

«1.      La presente decisione si applica agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ad imprese incaricate di servizi di interesse economico generale di cui all’articolo 106, paragrafo 2, [TFUE], che rientrano in una delle seguenti categorie:

а)      compensazioni di importo annuo inferiore a 15 milioni di [euro] per la prestazione di servizi di interesse economico generale in settori diversi da quello dei trasporti e delle relative infrastrutture.

(…)

2.      La presente decisione si applica esclusivamente quando il periodo durante il quale l’impresa è incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale ha durata inferiore a dieci anni. Qualora il periodo di incarico sia superiore a dieci anni, la presente decisione si applica soltanto nella misura in cui il fornitore de[i] serviz[i] debba effettuare investimenti significativi da ammortizzare su un arco di tempo più lungo in base a principi contabili generalmente riconosciuti.

(…)».

6        Ai sensi dell’articolo 3 di tale decisione, relativo alla compatibilità ed all’esenzione dall’obbligo di notifica:

«Gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico che soddisfano le condizioni stabilite dalla presente decisione sono compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], purché rispondano altresì alle prescrizioni derivanti dal trattato [FUE] e dalle normative settoriali dell’Unione».

7        L’articolo 10 della decisione SIEG, recante disposizioni transitorie, così dispone:

«La presente decisione si applica agli aiuti individuali e ai regimi di aiuti secondo le seguenti modalità:

а)      qualsiasi regime di aiuti messo ad esecuzione prima dell’entrata in vigore della presente decisione, che fosse compatibile con il mercato interno ed esente dall’obbligo di notifica a norma della decisione 2005/842/CE [della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo [106], paragrafo 2, [TFUE] agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (GU L 312, pag. 67)], continua a essere compatibile con il mercato interno e esente dall’obbligo di notifica per un ulteriore periodo di due anni;

(…)».

8        Ai sensi dell’articolo 11 di tale decisione, «[l]a decisione 2005/842/CE è abrogata».

9        L’articolo 12 della decisione SIEG dispone che «[l]a presente decisione entra in vigore il 31 gennaio 2012».

 Il diritto bulgaro

10      A norma dell’articolo 106 del codice della previdenza sociale (Kodeks za sotsialno osiguriavane), sia l’applicazione del capo 6 di tale codice, intitolato «Regime previdenziale obbligatorio», sia l’erogazione delle pensioni sono disciplinate da un atto normativo del Consiglio dei ministri.

11      Ai sensi dell’articolo 50 del regolamento, adottato con decreto n. 30 del 10 marzo 2000 del Consiglio dei ministri, «[l]e pensioni e le indennità sono erogate dalle sezioni territoriali [dell’Istituto] attraverso gli uffici postali e le banche nazionali (…)».

12      L’articolo 51 del regolamento precisa che «[l]e pensioni e le indennità sono erogate dagli uffici postali al recapito abituale o attuale del pensionato secondo le modalità stabilite nel regolamento».

13      Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento, «[l]a sezione territoriale [dell’Istituto] rilascia a ciascun pensionato un mandato di pagamento sulla base del quale l’ufficio postale gli eroga la pensione (o le pensioni) e le indennità. Il mandato di pagamento, sottoscritto di volta in volta dal pensionato, vale come ricevuta degli avvenuti pagamenti».

14      L’articolo 58 del decreto prevede che:

«[L’Istituto] versa regolarmente alla sezione territoriale della [“Balgarski poshti” EAD (in prosieguo: la “Balgarski poshti”)] la liquidità necessaria per l’erogazione delle pensioni e delle indennità, in modo da garantire la loro tempestiva erogazione (…)».

15      L’articolo 92 del decreto dispone quanto segue:

«(1)      La sezione territoriale [dell’Istituto] versa i fondi necessari per l’erogazione delle pensioni su un conto collettivo della sezione territoriale della “Balgarski poshti”. I rapporti contabili tra la sezione territoriale [dell’Istituto] e la sezione territoriale della “Balgarski poshti” relativi alle pensioni erogate nel corso del mese di riferimento sono regolati entro la fine dello stesso mese.

(2)      Per il servizio di erogazione delle pensioni svolto attraverso la rete postale, [l’Istituto] riconosce alle sezioni territoriali della “Balgarski poshti”, attraverso le proprie sezioni territoriali, un importo pari all’8,5 per mille delle pensioni erogande nel mese di riferimento. Tale importo viene versato entro il 7 del mese successivo.

(3)      La sezione territoriale [dell’Istituto] versa l’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importo indicato nel paragrafo 2 alla sezione territoriale della “Balgarksi poshti” insieme al medesimo importo.

(4)      I versamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 vengono effettuati sulla base di una fattura emessa dalla sezione territoriale della “Balgarksi poshti” successivamente al pagamento delle pensioni nel mese di riferimento.

(5)      Qualora, per colpa di un impiegato dell’ufficio postale, venga erroneamente erogata una pensione, l’importo viene rimborsato dalla sezione territoriale della “Balgarski poshti” alla sezione territoriale [dell’Istituto] (…)».

16      Ai sensi dell’articolo 4 della legge sui servizi postali (Zakon za poshtenskite uslugi), come modificata (in prosieguo: la «legge sui servizi postali»), «i servizi postali comprendono il servizio postale universale e i servizi postali che non rientrano nel servizio universale».

17      L’articolo 25, paragrafo 2, della legge sui servizi postali, così dispone:

«Un operatore postale tenuto a prestare il servizio postale universale può fornire anche altri servizi postali secondo le modalità stabilite nella presente legge ed esercitare altre attività rientranti nel proprio oggetto sociale, nella sua qualità di società commerciale».

18      L’articolo 29 ter di detta legge precisa che:

«Un operatore postale tenuto a prestare il servizio postale universale organizza la sua attività e procede alla relativa contabilizzazione in base ai principi contabili applicabili e applica un sistema di suddivisione dei costi sia per la società commerciale nel suo insieme sia, in modo analitico e distinto, per:

1.      il servizio postale universale in base alle tipologie di servizi;

2.      i vaglia postali;

3.      i servizi postali non rientranti nel servizio universale ai sensi dell’articolo 38, punti da 1 a 3;

4.      altre attività commerciali».

19      Dall’articolo 38 della legge sui servizi postali risulta che i servizi postali non rientranti nel servizio universale comprendono:

«1.      la raccolta, il trasporto e la consegna di pubblicità diretta per corrispondenza;

2.      i servizi di cui all’articolo 3, punto 2;

3.      i servizi di corriere;

4.      i vaglia postali».

20      Ai sensi dell’articolo 39, punto 3, della legge sui servizi postali, la licenza individuale prevista da tale legge è un atto amministrativo individuale emesso, inter alia, per vaglia postale.

21      L’articolo 1, punto 9, delle disposizioni complementari della stessa legge dispone che «[p]er “vaglia postali” s’intendono i servizi postali diretti al pagamento di importi in denaro da parte del mittente al destinatario mediante un documento cartaceo e per il tramite degli uffici postali di un operatore postale titolare di licenza per la prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 39, punto 3».

22      Ai sensi dell’articolo 70 delle disposizioni transitorie e finali di detta legge «[l]’operatore postale su cui grava, a norma dell’articolo 24, l’obbligo della fornitura del servizio postale universale, per un periodo di quindici anni a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente legge nel Darzhaven vestnik [(Gazzetta ufficiale) n. 102 del 2010, in vigore dal 30 dicembre 2010], è la società commerciale [“Balgarski poshti”]».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

23      Con decreto del 10 marzo 2000, il Consiglio dei ministri ha emanato il regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2000. Tale regolamento prevede che le pensioni vengano erogate dalle sezioni territoriali dell’Istituto attraverso le banche nazionali e gli uffici postali dell’operatore postale nazionale Balgarski poshti, società commerciale unipersonale a partecipazione statale del 100%. Tali vaglia postali comprendono l’erogazione delle pensioni sia agli uffici postali sia al domicilio del destinatario mediante un impiegato delle poste. Alla data dell’adozione del regolamento, soltanto la Balgarski poshti era abilitata, ai sensi della legge sui servizi postali, a garantire il servizio postale universale, comprendente i vaglia postali.

24      In seguito ad una modifica di detta legge, i vaglia postali non sono più inclusi nel servizio postale universale dal 3 novembre 2009. La «EasyPay» AD e la «Finance Engineering» AD sono imprese titolari di una licenza, rilasciata dalla Commissione di regolamentazione delle telecomunicazioni, che consente di fornire il servizio di vaglia postale. Tali imprese ritengono, pertanto, che il regolamento, nel conferire alla Balgarski poshti il diritto esclusivo all’erogazione delle pensioni mediante vaglia postale, limiti i loro diritti come operatori postali e pregiudichi la libera concorrenza.

25      Il Consiglio dei ministri sostiene che la concessione ed il pagamento delle pensioni rientrino nelle funzioni dello Stato in materia di previdenza sociale e che non possano quindi essere qualificati come attività economica. La Balgarski poshti sarebbe stata incaricata, con atto regolamentare, di assicurare un’attività di servizio pubblico che non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del diritto della concorrenza. Il Consiglio dei ministri aggiunge che solo tale società dispone di una rete di filiali estesa su tutto il territorio bulgaro, comprese le zone scarsamente popolate.

26      Il giudice di primo grado ha affermato che l’articolo 106 del codice della previdenza sociale riconosce al Consiglio dei ministri la possibilità di scegliere la società che soddisfi al meglio le esigenze pubbliche e ne ha dedotto che il ricorso proposto dalla «EasyPay» AD e dalla «Finance Engineering» AD doveva essere respinto in quanto infondato. Le parti hanno successivamente presentato ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

27      In tale contesto il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se un servizio postale, quale il servizio di vaglia postale, con cui vengono trasferiti importi in denaro dal mittente, in questo caso lo Stato, ai destinatari, ossia beneficiari di prestazioni previdenziali, debba essere considerato escluso dalla sfera di applicazione della direttiva 97/67, ricadendo conseguentemente nella sfera di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 106 TFUE e 107 TFUE.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 106 TFUE e 107 TFUE debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di fornitura di un servizio postale come quello descritto, non consentano una restrizione alla libera concorrenza, qualora essa sia giustificata da ragioni imperative inerenti alla garanzia di un diritto costituzionale dei cittadini e alla politica sociale dello Stato e, nel contempo, la prestazione possa essere qualificata, per le sue caratteristiche, come servizio di interesse economico generale, laddove il compenso percepito dal soggetto erogatore del servizio costituisca una compensazione che non superi l’importo stabilito nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione SIEG».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

28      Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 97/67 debba essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione il servizio di vaglia postale mediante il quale il mittente, in questo caso lo Stato, trasferisce importi in denaro al destinatario attraverso l’operatore tenuto a fornire il servizio postale universale.

29      Occorre ricordare che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 97/67 elenca in termini esaustivi i servizi rientranti nella nozione di «servizio postale» ai sensi della direttiva stessa, i quali includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali. Inoltre, il punto 6 di tale articolo descrive dettagliatamente cosa debba intendersi per «invio postale» ai sensi di detta direttiva.

30      Ebbene, né l’articolo 2 né alcuna altra disposizione della direttiva 97/67 menzionano i servizi finanziari, compresi quelli forniti a titolo aggiuntivo dai prestatori di servizi postali (v., in tal senso, sentenza Asempre e Asociación Nacional de Empresas de Externalización y Gestión de Envíos y Pequeña Paquetería, C-240/02, EU:C:2004:140, punto 31).

31      Occorre inoltre precisare che, tenuto conto del carattere preciso e limitativo di tale disposizione della direttiva 97/67, non può essere accolta una sua interpretazione estensiva, che comporterebbe l’estensione dell’ambito di applicazione di tale direttiva a situazioni non rientranti in quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Asempre e Asociación Nacional de Empresas de Externalización y Gestión de Envíos y Pequeña Paquetería, C-240/02, EU:C:2004:140, punto 32).

32      È stato quindi affermato che i servizi di vaglia postale, consistenti nell’effettuazione di pagamenti mediante la rete postale pubblica a favore di persone fisiche o giuridiche per conto e a richiesta di altri, non rientrano nella sfera d’applicazione della direttiva 97/67 (v. sentenza Asempre e Asociación Nacional de Empresas de Externalización y Gestión de Envíos y Pequeña Paquetería, C-240/02, EU:C:2004:140, punto 34).

33      Occorre pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 97/67 deve essere interpretata nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione il servizio di vaglia postale mediante il quale il mittente, in questo caso lo Stato, trasferisce importi in denaro ad un destinatario attraverso l’operatore tenuto a fornire il servizio postale universale.

 Sulla seconda questione

34      Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro conceda ad un’impresa, come quella di cui al procedimento principale, il diritto esclusivo di procedere all’erogazione delle pensioni mediante vaglia postale.

35      Occorre ricordare, in via preliminare, che la qualificazione come aiuto di Stato richiede che sussistano tutti i presupposti menzionati all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In primo luogo, pertanto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza Libert e a., C-197/11 e C-203/11, EU:C:2013:288, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

36      Pertanto, ai fini della qualificazione come aiuto di Stato, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, presuppone, inter alia, la sussistenza di un vantaggio concesso ad un’impresa.

37      A tale riguardo, occorre in un primo momento sottolineare, da un lato, che costituisce un’impresa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Dall’altro, costituisce attività economica qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato (v. sentenza Compass-Datenbank, C-138/11, EU:C:2012:449, punto 35).

38      È stato peraltro affermato che gli enti che concorrono alla gestione del servizio pubblico di previdenza sociale svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale. Tale attività si fonda, infatti, sul principio di solidarietà e non ha alcuno scopo di lucro. Le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti dall’importo dei contributi (v., in tal senso, sentenza Poucet e Pistre, C-159/91 e C-160/91, EU:C:1993:63, punto 18).

39      Spetta al giudice del rinvio verificare se l’attività di vaglia postale, esercitata dalla Balgarski poshti, che consente l’erogazione delle pensioni di cui trattasi, concorra o meno al funzionamento del servizio pubblico di previdenza sociale e, pertanto, se essa debba essere considerata o meno come un’attività economica rientrante nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

40      In tale contesto, occorre ricordare che, per escludere la qualificazione come attività economica, tale attività deve essere, per la sua natura, per il suo oggetto, nonché per le norme alle quali è soggetta, inscindibilmente legata al sistema pensionistico nazionale (v., per analogia, sentenza Aéroports de Paris/Commissione, C-82/01 P, EU:C:2002:617, punto 81). Pertanto, nel procedimento principale, deve essere preso in considerazione l’eventuale carattere scindibile dell’attività di vaglia postale.

41      A tale riguardo, risulta in particolare dagli articoli 50, 54, paragrafo 1, e 58 del regolamento, che le prestazioni di vecchiaia concesse nell’ambito del sistema statale di previdenza sociale rientrano nelle funzioni dell’Istituto, il quale, nell’esercizio di tali funzioni, ricorre alla Balgarski poshti unicamente per assicurare l’erogazione delle pensioni.

42      Inoltre, l’articolo 50 del regolamento prevede che l’erogazione delle pensioni possa essere effettuata anche tramite istituti bancari. Così, secondo i dati forniti dall’Istituto al governo bulgaro, e da quest’ultimo richiamati nel corso della fase orale, al 1° maggio 2015 circa il 53% del numero totale delle pensioni verrebbe erogato mediante bonifico bancario. Pertanto, i vaglia postali effettuati dalla Balgarski poshti non costituiscono in realtà l’unico mezzo per procedere all’erogazione delle pensioni.

43      Tali elementi costituiscono un indizio che consente di ritenere che l’attività di vaglia postale mediante la quale vengono erogate le pensioni potrebbe essere scissa dal sistema pensionistico nazionale. Spetta al giudice del rinvio valutare la pertinenza di tali elementi, in particolare alla luce degli altri elementi di fatto e di diritto dei quali dispone.

44      In un secondo momento, nel caso in cui l’attività di vaglia postale che consente l’erogazione delle pensioni in questione fosse scindibile dal servizio pubblico di previdenza sociale e dovesse essere considerata come un’attività economica, si pone la questione se la misura con la quale uno Stato membro conceda ad un’impresa il diritto esclusivo di procedere all’erogazione delle pensioni mediante vaglia postale possa costituire un vantaggio, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

45      A tale riguardo, occorre ricordare che non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE un intervento statale considerato come una compensazione che rappresenta la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, di modo che tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti (v. sentenze Libert e a., C-197/11 e C-203/11, EU:C:2013:288, punto 84, nonché Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 87).

46      Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una compensazione di tal genere possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti (sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 88).

47      In primo luogo, dal punto 89 della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415) emerge che, affinché una siffatta compensazione si sottragga alla qualificazione di aiuto di Stato, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro.

48      Nel caso di specie, il giudice del rinvio deve esaminare se la Balgarski poshti sia effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e se questi ultimi risultino in modo chiaro dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale.

49      In secondo luogo, dal punto 90 della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415) emerge che spetta al giudice del rinvio determinare se i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione siano previamente definiti in modo obiettivo e trasparente.

50      A tale riguardo, si può rilevare che l’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento indica l’importo di base su cui viene calcolata la compensazione dell’obbligo di servizio pubblico.

51      Del pari, spetta al giudice del rinvio verificare se, in applicazione del terzo presupposto previsto dal punto 92 della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415), la compensazione eccede quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’erogazione delle pensioni mediante vaglia postale, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tale obbligo.

52      Nel caso in cui, come nel procedimento principale, la scelta dell’impresa incaricata del servizio di interesse economico generale non sia stata effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, spetta ugualmente al giudice del rinvio assicurarsi, conformemente al quarto presupposto enunciato al punto 93 della sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415), che il livello di tale compensazione sia determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e dotata di mezzi adeguati, avrebbe dovuto sopportare per adempiere i suoi obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.

53      In un terzo momento, sebbene il giudice del rinvio sottolinei che il compenso percepito dalla Balgarski poshti rappresenta una compensazione che non supera l’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione SIEG, si deve tuttavia precisare che tale decisione riguarda le misure che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE (v., in tal senso, sentenza Libert e a., C-197/11 e C-203/11, EU:C:2013:288, punto 102). Infatti, soltanto nel caso in cui non siano rispettati i criteri di cui ai punti da 47 a 52 della presente sentenza e sussistano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il giudice del rinvio può applicare detta decisione al fine di determinare se la misura di cui al procedimento principale, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, sia compatibile con il mercato interno, conformemente all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, e possa essere esentata dall’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

54      A tale riguardo, occorre ricordare che dagli articoli 11 e 12 della decisione SIEG risulta che quest’ultima abroga la decisione 2005/842 ed entra in vigore il 31 gennaio 2012. Come rilevato dalla Commissione europea, l’articolo 10 della decisione SIEG prevede che i regimi di aiuti messi ad esecuzione prima dell’entrata in vigore di detta decisione, che fossero compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica in base alla decisione 2005/842, continuano ad essere compatibili con il mercato interno e esenti dall’obbligo di notifica preventiva per un ulteriore periodo di due anni, ossia sino al 31 gennaio 2014. A decorrere da tale data, un regime di aiuti di Stato deve rispettare le condizioni stabilite dalla decisione SIEG al fine di poter essere esentato dall’obbligo di notifica.

55      Inoltre, poiché, come emerge dal punto 23 della presente sentenza, il regolamento è entrato in vigore nel gennaio del 2000, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione SIEG, nel caso in cui un fornitore di servizi gestisca un servizio di interesse economico generale da più di dieci anni, tale decisione si applica soltanto nella misura in cui tale fornitore abbia dovuto effettuare investimenti significativi per adempiere al suo obbligo di servizio di interesse economico generale. Tale valutazione spetta al giudice nazionale.

56      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l’attività di vaglia postale che consente l’erogazione delle pensioni costituisca un’attività economica, comunque non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione la concessione da parte di uno Stato membro del diritto esclusivo di procedere all’erogazione delle pensioni mediante vaglia postale ad un’impresa come quella di cui al procedimento principale, laddove tale servizio costituisca un servizio di interesse economico generale la cui compensazione rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate da tale impresa per assolvere il suo obbligo di servizio pubblico.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretata nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione il servizio di vaglia postale mediante il quale il mittente, in questo caso lo Stato, trasferisce importi in denaro ad un destinatario attraverso l’operatore tenuto a fornire il servizio postale universale.

2)      L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l’attività di vaglia postale che consente l’erogazione delle pensioni costituisca un’attività economica, comunque non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione la concessione da parte di uno Stato membro del diritto esclusivo di procedere all’erogazione delle pensioni mediante vaglia postale ad un’impresa come quella di cui al procedimento principale, laddove tale servizio costituisca un servizio di interesse economico generale la cui compensazione rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate da tale impresa per assolvere il suo obbligo di servizio pubblico.

Firme


* Lingua processuale: il bulgaro.