4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 26 maggio 2014 — Air France — KLM/Ministère des finances et des comptes publics
(Causa C-250/14)
2014/C 253/24
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Air France — KLM
Convenuto: Ministère des finances et des comptes publics
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (1), debbano essere interpretate nel senso che l’emissione del biglietto può essere assimilata all’esecuzione effettiva della prestazione di trasporto e che le somme trattenute da una compagnia aerea, qualora il titolare del biglietto aereo non abbia utilizzato il suo biglietto e questo sia scaduto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto; |
2) |
in tale ipotesi, se l’imposta percepita debba essere versata all’Erario a partire dal momento dell’incasso del prezzo, benché il viaggio possa non aver luogo per fatto del cliente. |
(1) Sesta direttiva 77/388/CE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).