Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

7.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 102/17


Impugnazione proposta il 24 gennaio 2014 da Mory SA, in liquidazione, Mory Team, in liquidazione, Superga Invest avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) dell'11 novembre 2013, causa T-545/12, Mory e a./Commissione

(Causa C-33/14 P)

2014/C 102/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mory SA, in liquidazione, Mory Team, in liquidazione, Superga Invest (rappresentanti: B. Vatier e F. Loubières, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare l’ordinanza della Settima Sezione del Tribunale;

rinviare la causa perché venga istruita nel merito dal Tribunale, in condizioni che garantiscano l’imparzialità dell’istruzione;

dichiarare che si decida all’attribuzione delle spese in funzione dell’esito dell’azione principale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

Il primo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore d’interpretazione dell’articolo 263 TFUE non riconoscendo alle ricorrenti il loro interesse ad agire. Queste ritengono, tuttavia, che condizione della ricevibilità di un ricorso sia il fatto che i ricorrenti non destinatari di una decisione dimostrino di essere direttamente e individualmente interessati da una tale decisione. Si tratta, a dire delle ricorrenti, dell’unica condizione posta dal Trattato ai fini della valutazione della ricevibilità di un ricorso. Inoltre, il Trattato non farebbe riferimento all’interesse ad agire come condizione autonoma di ricorso.

Le ricorrenti sostengono di avere un interesse ad agire per le seguenti ragioni. In primo luogo, in conseguenza del fatto che la Mory SA sia stata parte interessata nei procedimenti che hanno condotto alle decisioni Sernam 1, Sernam 2 e Sernam 3 e che essa sia personalmente intervenuta in tali procedimenti alle stesse sarebbe conferito un interesse ad agire avverso una decisione relativa alle modalità di applicazione dell’ultima delle decisioni citate. In secondo luogo, anche dal fatto che le ricorrenti siano parti in due procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giurisdizionale francese emergerebbe il loro interesse ad agire. In terzo luogo, l’interesse ad agire della società Superga Invest discenderebbe direttamente da quello delle società Mory SA e Mory Team, di cui essa è stata l’azionista principale nonché dalla sua partecipazione ai procedimenti suindicati. Infine, l’interesse ad agire delle ricorrenti deriverebbe dal fatto che esse sarebbero state private del loro diritto processuale ad ottenere l’apertura di un procedimento formale d’esame, nonostante esse avessero, a mezzo posta, informato la Commissione della cessione di attivi di Serman da parte della Geodis.

Il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale non avrebbe riconosciuto che le ricorrenti fossero «direttamente e individualmente interessate» ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Il Tribunale avrebbe errato nel non esaminare i motivi d’irricevibilità sollevati dalla Commissione e riguardanti l’assenza di incidenza individuale delle ricorrenti, la quale a loro dire, vista la giurisprudenza del Tribunale, sarebbe fuori discussione.