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8.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 303/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Mons (Belgio) il 9 luglio 2014 — Stato belga/Nathalie De Fruytier

(Causa C-334/14)

2014/C 303/39

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

Parti

Appellante: Stato belga

Appellata: Nathalie De Fruytier

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva IVA (1) osti a che un trasporto di prelievi e di organi a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, effettuato da un terzo indipendente le cui prestazioni sono comprese nel rimborso operato dal sistema previdenziale in favore di cliniche e laboratori, sia esentato dall’IVA a titolo di prestazioni strettamente connesse a prestazioni di natura medica, vale a dire aventi lo scopo di diagnosticare, curare e, per quanto possibile, guarire malattie o problemi di salute.

2)

Se un’attività di trasporto di prelievi e di organi a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, effettuato da un terzo indipendente le cui prestazioni sono comprese nel rimborso operato dal sistema previdenziale in favore di cliniche e laboratori per la realizzazione di analisi mediche, possa beneficiare dell’esenzione dall’imposta conformemente all’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva IVA.

3)

Se la nozione di altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti, di cui all’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b), della sesta direttiva, debba essere interpretata nel senso che comprende le società private le cui prestazioni consistono nel trasporto di prelievi umani a fini di analisi indispensabile per conseguire le finalità terapeutiche perseguite dagli istituti ospedalieri e di cure mediche.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).