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Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – Jácint Gábor Balogh / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-424/14)1

(Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 213 e 214 - Mancata dichiarazione di inizio di un’attività - Sanzione)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Jácint Gábor Balogh

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Dispositivo

L’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che impone a un soggetto passivo di dichiarare l’inizio di un’attività economica qualora il prodotto di tale attività non ecceda il limite massimo della franchigia per le piccole imprese e qualora il soggetto passivo non intenda esercitare un’attività imponibile.

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta a che venga inflitta a un soggetto passivo una sanzione amministrativa per l’inosservanza da parte di quest’ultimo dell’obbligo di dichiarare l’inizio di un’attività economica qualora il prodotto di tale attività non ecceda il limite massimo della franchigia per le piccole imprese. Spetta al giudice del rinvio valutare se, nel procedimento principale, la sanzione inflitta sia conforme al principio di proporzionalità.

____________

1 GU C 439 dell’8.12.2014.

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