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8.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 439/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 15 settembre 2014 — Jácint Gábor Balogh/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-424/14)

(2014/C 439/27)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Jácint Gábor Balogh

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’obbligo di presentare una dichiarazione, previsto agli articoli 213, paragrafo 1, e 214, paragrafo 1, della direttiva IVA (1), la prassi nazionale ungherese che impone ai soggetti privati che non intendono esercitare un’attività imponibile, entro il limite dell’esenzione soggettiva dell’IVA, di dichiarare la propria attività.

2)

Se l’autorità tributaria possa sanzionare, in occasione di una verifica a posteriori, la mancata presentazione della dichiarazione sebbene non sia stato superato il limite dell’esenzione soggettiva.

3)

Se l’autorità tributaria possa, in occasione di una verifica a posteriori, surrogarsi nel diritto di opzione del soggetto privato e, non tenendo conto del principio di equità della procedura, escludere la facoltà del soggetto privato di optare per l’esenzione soggettiva.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).