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19.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 16/20


Ricorso proposto l’11 novembre 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-503/14)

(2015/C 016/30)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e W. Roels, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 21, 45 e 49 TFUE e degli articoli 28 e 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, poiché ha adottato e mantenuto una normativa, contenuta agli articoli 10 e 38 del Código português do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (CIRS) (codice portoghese dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), in base alla quale un contribuente 1) che scambi quote sociali e che trasferisca la propria residenza all’estero o 2) che trasferisca attività e passività relative ad un’attività esercitata individualmente in cambio di quote sociali di un’impresa non residente, nel primo caso deve includere — in riferimento alle operazioni in questione — tutti i redditi non rientranti nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale nel quale sia ancora considerato un contribuente residente mentre, nel secondo caso, non beneficerà di alcun differimento d’imposta come conseguenza dell’operazione in questione;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Motivi:

1.

Da un lato, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, lettera a), del CIRS, se l’azionista/socio non è residente in Portogallo, le plusvalenze risultanti da uno scambio di quote sociali saranno incluse nel reddito imponibile dell’anno civile in cui è avvenuto il trasferimento di residenza. Il valore delle plusvalenze corrisponde, ai sensi della medesima disposizione, alla differenza tra il valore reale delle quote sociali ricevute e il valore dell’acquisizione di quelle precedenti. Al contrario, se l’azionista/socio mantiene la sua residenza in Portogallo, il valore delle quote sociali ricevute corrisponde al valore di quelle cedute, fatta salva la tassazione relativamente agli importi in denaro che siano stati attribuiti alle quote cedute. In altri termini, qualora sia mantenuta la residenza in Portogallo lo scambio delle quote sociali determinerà solo la tassazione immediata delle plusvalenze se, e nella misura in cui, si effettua un pagamento addizionale in contanti. Ove non si effettui tale tipo di pagamento, la tassazione delle plusvalenze avverrà solo nel momento in cui, e se, avrà luogo la cessione definitiva delle quote sociali ricevute. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 10, del CIRS, il medesimo regime fiscale è applicabile alla tassazione delle partecipazioni, quote o azioni, nelle ipotesi di fusione o scissione cui risulti applicabile l’articolo 74 del Código do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (Codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche).

2.

Dall’altro, alla norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del CIRS, il trasferimento ad un’impresa di attività e passività relative all’esercizio di un’attività economica o professionale da parte di una persona fisica in cambio di quote sociali è esente da imposta, al momento del trasferimento, se, tra gli altri requisiti, la persona giuridica cui le attività e passività sono trasferite ha sede o direzione effettiva in Portogallo. In quest’ultimo caso, la tassazione avrà luogo solo quando, e se, tali attività e passività siano cedute dalla persona giuridica che le ha ricevute. Tuttavia, tale trattamento fiscale non si applica se la persona giuridica alla quale le attività e passività sono state trasferite ha sede o direzione effettiva fuori dal Portogallo. In tal caso, la tassazione delle plusvalenze è immediata.

Principali argomenti:

1.

Per quanto riguarda il primo motivo, la Commissione ritiene che tale tassazione penalizzi le persone che intendono uscire dal territorio portoghese, in quanto è previsto un trattamento diverso per tali persone rispetto a quelle che restano nel paese. La Commissione sostiene che il beneficio del differimento d’imposta, in caso di ricavi realizzati attraverso lo scambio di quote sociali, non dev’essere riservato al contribuente che, a differenza di coloro che trasferiscono la propria residenza in un altro Stato membro o in uno Stato del SEE, mantenga la residenza nel territorio portoghese. Pertanto, il diverso trattamento previsto dall’articolo 10 del CIRS non è compatibile con gli articoli 21, 45 e 49 TFUE né con gli articoli 28 e 31 dell’accorso SEE. Peraltro, la tutela dei crediti d’imposta derivanti da redditi pendenti dovrà essere assicurata conformemente al principio di proporzionalità sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; nel caso di specie, la Commissione ritiene che la normativa portoghese vada oltre quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti di efficacia del regime fiscale e che detta normativa debba applicare la stessa regola indipendentemente dal fatto che la persona fisica mantenga o meno la propria residenza nel territorio portoghese.

2.

Per quanto riguarda il secondo motivo, la Commissione sostiene che il beneficio di cui all’articolo 38 del CIRS non deve, alla luce dell’articolo 49 TFUE e dell’articolo 31 dell’accordo SEE, essere riservato ai casi in cui la società che riceve attività abbia la propria sede o direzione effettiva in Portogallo. La Commissione ritiene che il Portogallo debba applicare la stessa regola indipendentemente dal fatto che la persona giuridica cui sono trasferite le attività o passività abbia sede o direzione effettiva nel territorio portoghese o fuori da esso. Per le stesse ragioni esposte relativamente al primo motivo, la Commissione ritiene che l’articolo 38 del CIRS vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo di garantire l’efficacia del regime fiscale. Ad avviso della Commissione, i contribuenti che esercitano il diritto alla libertà di stabilimento mediante il trasferimento di attività e passività all’estero in cambio di quote sociali di un’impresa non residente non possono essere soggetti ad una tassazione anteriore a quella che si impone a chi effettua tali operazioni con un’impresa residente in Portogallo.