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2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/15


Ricorso proposto il 19 dicembre 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-589/14)

(2015/C 073/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e W. Roels, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, mantenendo in vigore talune disposizioni secondo le quali,

in materia di interessi sui crediti non rappresentati da titoli, una società d’investimento con sede in un altro Stato membro dell’Unione o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo è sottoposta all’applicazione, su tali interessi, della ritenuta d’acconto («précompte mobilier»), mentre una società d’investimento con sede in Belgio beneficia di un’esenzione da tale ritenuta d’acconto, e

in materia di interessi sui crediti rappresentati da titoli di origine belga, tali interessi sono sottoposti alla ritenuta d’acconto («précompte mobilier») qualora i titoli siano depositati o registrati su un conto presso un istituto finanziario con sede in un altro Stato membro dell’Unione o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo, mentre tali interessi sono esenti da detta ritenuta d’acconto qualora i titoli siano depositati o registrati su un conto presso un istituto finanziario con sede in Belgio,

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e degli articoli 36 e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che diverse disposizioni del regio decreto attuativo del Codice belga delle imposte sui redditi del 1992 sottopongano eventuali esenzioni dalla ritenuta d’acconto sugli interessi («précompte mobilier») a condizioni che non sono compatibili con le libertà fondamentali garantite dai Trattati, in particolare dagli articoli 56 e 63 TFUE.

In primo luogo, in merito agli interessi sui crediti non rappresentati da titoli, una società d’investimento con sede in un altro Stato membro dell’Unione o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo sarebbe sottoposta all’applicazione, su tali interessi, della ritenuta d’acconto («précompte mobilier»), mentre una società d’investimento con sede in Belgio beneficerebbe di un’esenzione da tale ritenuta d’acconto.

In secondo luogo, in merito agli interessi sui crediti rappresentati da titoli di origine belga, secondo la Commissione tali interessi sono sottoposti ad una ritenuta d’acconto («précompte mobilier») qualora i titoli siano depositati o registrati su un conto presso un istituto finanziario con sede in un altro Stato membro dell’Unione o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo, mentre tali interessi sono esenti da detta ritenuta d’acconto qualora i titoli siano depositati o registrati su un conto presso un istituto finanziario con sede in Belgio.